F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 29 Settembre 2011 (563) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIROLAMO OLIVE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Biancazzurro Fasano) E DELLA SOCIETA’ ASD BIANCAZZURRO FASANO (nota n. 9071/746pf10- 11/LG/AM/pp del 25.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 29 Settembre 2011
(563) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIROLAMO OLIVE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Biancazzurro Fasano) E DELLA SOCIETA’ ASD BIANCAZZURRO FASANO (nota n. 9071/746pf10- 11/LG/AM/pp del 25.5.2011).
rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Girolamo Olive, Presidente della ASD Biancazzurro Fasano, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU n. 798 del 18 Giugno 2010 (punto A.9), e la stessa ASD Biancazzurro Fasano, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00 della dichiarazione di disponibilità del campo come previsto dal CU sopra indicato, per l’iscrizione al Campionato di Serie A/2; rilevato che, alla riunione del 29 Settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Girolamo Olive, della sanzione della inibizione per mesi 1 ed alla ASD Biancazzurro Fasano della sanzione dell’ammenda di € 500,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Girolamo Olive l’inibizione per mesi 1 (uno) ed alla Società ASD Biancazzurro Fasano l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).
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