F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 03 Ottobre 2011 (665) – RICORSO AVVERSO DELIBERA CDT presso CR TOSCANA – CU N°. 81 del 23.6.2011 – JURI TACCHETTO – deferimento della Procura Federale a carico della Società PISA SPORTING CLUB ASD + altri ▪ (nota N°. 7448/471pf10-11/SP/MS/vdb dell’11.4.2011). (664) – RICORSO AVVERSO DELIBERA CDT presso CR TOSCANA – CU N°. 81 del 23.6.2011 – SOCIETÀ PISA SPORTING CLUB ASD deferimento della Procura Federale a carico della Società PISA SPORTING CLUB ASD + altri ▪ (nota N°. 7448/471pf10-11/SP/MS/vdb dell’11.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 03 Ottobre 2011 (665) – RICORSO AVVERSO DELIBERA CDT presso CR TOSCANA - CU N°. 81 del 23.6.2011 - JURI TACCHETTO - deferimento della Procura Federale a carico della Società PISA SPORTING CLUB ASD + altri ▪ (nota N°. 7448/471pf10-11/SP/MS/vdb dell’11.4.2011). (664) – RICORSO AVVERSO DELIBERA CDT presso CR TOSCANA - CU N°. 81 del 23.6.2011 - SOCIETÀ PISA SPORTING CLUB ASD deferimento della Procura Federale a carico della Società PISA SPORTING CLUB ASD + altri ▪ (nota N°. 7448/471pf10-11/SP/MS/vdb dell’11.4.2011). Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare territoriale regionale presso il Comitato Toscana: 1) il Sig. Juri Tacchetto, calciatore del Pisa Sporting Club ASD; 2) il Sig. Andrea Luperini, dirigente del Pisa Sporting Club ASD; 3) il Sig. Tommaso Giannini, calciatore tesserato attualmente per la UCD Cuoiopelli; 4) la Società Pisa Sporting Club ASD; per rispondere: il primo ed il secondo della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, del CGS con riferimento all'art. 7, commi 1 e 2, del medesimo Codice per aver cercato di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Pisa SC Forte dei Marmi, disputatasi il 31.10.2010 e valevole per il Campionato toscano di eccellenza, Girone A, mediante promesse ed offerte fatte personalmente dal primo e tentate telefonicamente dal secondo al tesserato dell'USD Forte dei Marmi Sig. Tommaso Giannini, giocatore della citata compagine; il terzo della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, del CGS per aver tenuto un atteggiamento assolutamente reticente con un Organo della Giustizia Sportiva, fornendo dichiarazioni non veritiere e frapponendo dunque ostacoli al corso della Giustizia Sportiva stessa; la quarta a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, in virtù degli addebiti contestati ai Sigg.ri Juri Tacchetto e Andrea Luperini. Si sono difesi gli incolpati con memoria, contestando gli addebiti loro ascritti e sostenendo l’assoluta carenza di prova. La vertenza è stata discussa all’udienza del 10/6/11 e successivamente la Commissione Disciplinare Territoriale CR Toscana, con comunicato n. 81 del 23/6/11, ritenute accertate le violazioni contestate, ha irrogato al Sig. Tacchetto ed al Sig. Luperini la sanzione dell’inibizione per due anni, al Sig. Giannini l’inibizione per 6 mesi ed alla Società sportiva la penalizzazione di 10 punti da scontarsi nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). Hanno proposto tempestivo ricorso il Sig. Luperini e la Società Pisa Sporting Club ASD, eccependo l’insussistenza dei riscontri probatori posti alla base del deferimento, l’assoluta inattendibilità del Sig. Giannini, la mancata prova del tentativo di illecito del Sig. Tacchetto. Hanno poi chiesto, in via di subordine, ridursi le sanzioni irrogate, in quanto eccessive in riferimento al caso concreto. In via istruttoria hanno chiesto il confronto, in contraddittorio, tra i Sigg.ri Giannini, Tacchetto, Luperini e Bizzarri sui fatti oggetto del deferimento. Ha proposto ricorso tardivo il Sig. Tacchetto, sostenendo di non aver proposto tempestivo reclamo, in quanto in viaggio di nozze al momento della comunicazione della raccomandata conseguente alla sua richiesta di avere copia dei documenti concernenti il giudizio di primo grado. Nel merito ha sostenuto l’insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine alla contestata condotta ed in via istruttoria ha chiesto di essere personalmente ascoltato. Alla riunione del 29/9/11 la Procura ha chiesto la conferma dell’impugnata decisione e la difesa ha chiesto il proscioglimento degli incolpati. In via pregiudiziale è necessario evidenziare la necessità di rimettere in termini il Tacchetto, atteso che il suo difensore ha preannunciato il reclamo in data 25/6/11, chiedendo di avere copia degli atti del procedimento di primo grado. Tale richiesta è stata evasa con raccomandata 8/7/11, indirizzata alla residenza del Tacchetto, mentre, come da atto difensivo del giudizio di primo grado, il domicilio dichiarato era quello presso la Società Pisa, presso il quale avrebbe dovuto essere indirizzata la comunicazione di rito e ciò indipendentemente dalla circostanza che il Tacchetto, al momento della cennata comunicazione, non fosse più tesserato per il Pisa. Conseguenza di quanto sopra è che il reclamo presentato dal Tacchetto deve ritenersi ammissibile e tempestivo e, come tale, oggetto della presente decisione, emessa sui ricorsi riuniti. Si passi ora al merito della vicenda, facendo peraltro presente che le istanze istruttorie di parte reclamante non sono accoglibili sia poiché la scrivente Commissione ritiene istruita la vertenza e di avere, quindi, gli elementi necessari e sufficienti per decidere, sia perché nella specie non si verte in tema di giustizia ordinaria, con la conseguenza che la prova non deve necessariamente formarsi in seno all’Organo giudicante. Quanto all’eccezione difensiva secondo cui il diritto di difesa del Luperini sarebbe stato violato, si fa presente che egli si è difeso tramite difensore in sede di primo grado, presentando memoria scritta. Il diritto di difesa risulta, pertanto, pienamente rispettato. Circa l’an si deve osservare che tutta la vicenda trae le mosse dalle dichiarazioni del Giannini, il quale, peraltro, innanzi agli Organi federali ha modificato la sua deposizione per ben due volte, smentendo quanto avrebbe asserito prima facie al suo allenatore e poi confermato sia al Presidente dell’allora sua Società di appartenenza, che ad alcuni compagni di squadra. Se da un lato è pur vero che tale comportamento è contraddittorio, è altrettanto indubbio che spetta ai Giudici federali stabilire quali delle affermazioni del Giannini sia genuina: quella iniziale riportata de relato dall’allora suo allenatore ed oggetto dell’esposto in data 31/10/11 a firma del Presidente del Forte dei Marmi, Sig. Ciancilla, ovvero una delle due successive, rese dal diretto interessato: la prima alla Procura federale e la seconda in sede di udienza. Sul punto bene ha ragionato il Giudice di prime cure, ritenendo veritiere le dichiarazioni rese dal Giannini al suo allenatore dell’epoca, Sig. Bizzarri, il quale, in sede di audizione innanzi alla Procura federale, ha affermato di essere stato avvicinato, il venerdì prima dell’incontro con il Pisa, dal suo giocatore Giannini, che ha detto: “che qualche giorno prima era stato contattato di persona da un ragazzo, che aveva giocato nel Picchi con lui e, al momento, si allenava nel Pisa - dopo seppi che si chiamava Tacchetto - che per conto della Società del Pisa offriva dei soldi al Giannini - non so quanto - per danneggiare il Forte dei Marmi nella gara del 31/10 a Pisa. Il Giannini mi parlò di un calcio di rigore ma lo scopo sarebbe stato favorire il Pisa…”. La dichiarazione del Giannini è stata poi confermata dal Presidente Ciancilla, il quale, in sede di audizione innanzi alla Procura federale, ha affermato: “il venerdì, tardo pomeriggio antecedente la gara del 31.10 u.s. a Pisa, allorché arrivai al campo di allenamento il mio mister mi disse che c'era un problema e mi raccontò che il giocatore Giannini, il più anziano della squadra, gli aveva appena detto di essere stato contattato dal suo amico Tacchetto, giocatore del Pisa SC, perché commettesse uno o più falli da rigore nella gara della domenica; il Tacchetto si era presentato al Giannini, come detto suo amico, il giorno martedì dicendo di essere da lui per conto del DS del Pisa Luperini. Il Luperini avrebbe voluto la vittoria nella gara della domenica per andare poi, nella giornata successiva, a pari punteggio con la Pistoiese, con la quale doveva giocare; io parlai col Giannini, davanti ad altre persone, la domenica mattina e lui mi confermò in pieno”. La credibilità delle testimonianze di cui sopra e, conseguentemente, la veridicità della dichiarazione del Giannini, che ha indotto il suo Presidente, in data 31/10/11, a presentare il relativo esposto al Comitato Regionale Toscana della LND, è del resto confermata dalla deposizione del calciatore Espeche, all’epoca dei fatti compagno di squadra del Giannini, il quale ha asserito: “Giannini mi ha detto che l’avevano chiamato, non so se per telefono o personalmente, dal Pisa per offrirgli dei soldi perché lui facesse un fallo da rigore a vantaggio del Pisa”. Anche la deposizione resa dal Sig. Paolini, DS del Forte dei Marmi, alla Procura federale è in tal senso: “Ho saputo del caso Giannini la domenica mattina al ristorante di Forte dei Marmi. Sedevo al tavolo del Presidente e il giocatore Giannini, che raccontava la vicenda, dichiarandosi anche pronto a non giocare per evitare problemi. Ricordo che gli dicemmo che doveva senz’altro giocare. Ricordo che disse di essere stato contattato il martedì da un suo amico per conto del Pisa e che Luperini, DS del Pisa, gli aveva telefonato anche venerdì alle ore 18, durante l’allenamento, ma lui aveva il cellulare staccato. Vide la telefonata e non richiamò.” La deposizione del Sig. Mingrino è anch’essa in tal senso: “Il Giannini, chiamato dal Presidente, lasciò il tavolo dei giocatori e venne al nostro per raccontare il fatto del contatto con un giocatore del Pisa. Disse che era stato sentito il martedì o il mercoledì e che poi l’aveva raccontato a mister Bizzarri il venerdì.” Bene ha ragionato quindi il Giudice di prime cure, affermando: “I testi sono concordi nell'indicare con descrizioni assolutamente combacianti, senza alcuna incertezza o sbavatura, quanto dal Giannini riferito all'allenatore Bizzarri il venerdì precedente la gara del 31/10/2010 e ripetuto, il mattino della gara stessa, al Presidente ed ai dirigenti Paolini e Mingrino, ovvero che il Tacchetto gli aveva personalmente proposto, su richiesta del Luperini, di commettere, dietro compenso di mille euro suscettibile di aumento, uno o più falli da rigore onde consentire al Pisa SC di vincere la gara. La spontaneità della “confessione”, resa all'allenatore, accompagnata dalla affermazione del calciatore ”....non starei tranquillo con me stesso a tenermela dentro”, determina l'assoluta credibilità della testimonianza. ” Tali dichiarazioni testimoniali, sebbene non costituiscano prova diretta dei fatti, in quanto riferiscono de relato il tentativo di illecito, vanno comunque considerate perlomeno come indizi gravi, precisi e concordanti, tali da imporre adeguate misure sanzionatorie, poiché fanno ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la vicenda si sia svolta nei termini prospettati nel capo di incolpazione. Né il fatto che gli incolpati abbiano negato i loro addebiti e che il Giannini abbia fornito altre due versioni dei fatti agli Organi federali, smentendo le dichiarazioni di cui sopra, può far convergere la decisione di questa Commissione nel senso dell’assoluzione, atteso che è del tutto credibile la circostanza, peraltro confermata dai testi Ciancilla, Paolini e Bizzarri, che il Giannini abbia ritrattato per evitare problemi all’amico Tacchetto ed a se stesso (sul punto è doveroso osservare che l’amicizia tra il Giannini ed il Tacchetto è stata ammessa da entrambi, pur con diversa gradualità). Peraltro, ad ulteriore riprova della veridicità della prima dichiarazione del Giannini vi è la dichiarazione resa da quest’ultimo al suo Presidente, che, se qualcuno della Federazione lo avesse interrogato sui fatti, egli avrebbe ritrattato tutto, circostanza questa riferita anche dal teste Paolini e puntualmente verificatasi sia in sede di interrogatorio innanzi alla Procura, che in sede di deposizione innanzi al Giudice di prime cure. A tale proposito è sufficiente notare che il Ciancilla ha affermato: “…Giannini aggiunse che se qualcuno della Federazione lo avesse chiamato per interrogarlo avrebbe negato - ritrattato tutto, perché non voleva problemi…”, mentre il Paolini ha asserito: “Qualche giorno dopo, alla mia presenza, il Giannini disse al Presidente di aver ricevuto minacce da qualcuno e che, ove fosse stato chiamato da qualcuno della FIGC, avrebbe fatto scena muta..” ed il Bizzarri ha detto: “…due settimane dopo il Giannini fu messo fuori rosa. Alla discussione con il Presidente ero presente anch’io. Giannini disse che avrebbe negato tutto per non mettere nei guai il suo amico Tacchetto”. Peraltro si osservi che lo stesso Giannini, in sede di udienza innanzi al Giudice di prime cure, ha ammesso: “di non aver detto la verità al collaboratore della Procura federale dato che il Tacchetto gli aveva parlato di una richiesta che avrebbe dovuto rivolgergli da parte del Luperini circa la combine sull’esito della gara, ma che il calciatore - (Tacchetto) – aveva rifiutato ritenendo che il Giannini non avrebbe mai accettato”; tale ammissione avvalora ancor di più la certezza che il Giannini abbia raccontato al suo allenatore i fatti per come essi si erano effettivamente svolti e per poi come sono stati riportati dai testi sopra indicati, fermo restando che il Giannini, smentendo le sue stesse dichiarazioni rese alla Procura federale e non dicendo tutta la verità nemmeno in sede di udienza, ha oggettivamente manifestato il suo chiaro intento di “proteggere” se stesso e l’amico Tacchetto, rendendo oltremodo credibile la sua iniziale versione dei fatti, per come poi riferita dai testi Ciancilla, Paolini e Bizzarri. Ritiene inoltre la Commissione disciplinare di condividere le seguenti e logiche considerazioni del Giudice di primo grado, che fanno propendere il Giudicante per la conferma della condanna dei reclamanti: 1) situazione di classifica in cui si trovavano a quel momento le tre squadre - (Pistoiese e Pisa, in testa, con ventidue punti, Forte dei Marmi al 12° posto con nove punti) - il che rende verosimile la richiesta del Tacchetto "per conto del D.S. Luperini". Del resto, in caso di vittoria contro il Forte dei Marmi, il Pisa, anche se la Pistoiese avesse sconfitto l'ASD Lampo (come realmente avvenuto), si sarebbe certamente trovato a parità di punti con la Pistoiese, andando quindi allo scontro diretto in condizioni di classifica di parità. (cfr. dichiarazione Ciancilla); 2) mancata credibilità della ritrattazione del Giannini, atteso che in tal caso si verterebbe nell’assurda ipotesi di “un disegno artatamente preordinato, con dichiarazioni univoche e circostanziate, dei dirigenti della Società Forte dei Marmi rese quindi all'unico scopo di recar danno, per cui bisognerebbe chiedersi “cui prodest?”. Non certamente al Forte dei Marmi, il quale, vista la posizione di classifica, non poteva che giocare per vincere, considerato il dodicesimo posto occupato in classifica, e non in grado comunque di dar fastidio al Pisa.” 3) esclusione di azioni dirette “contro il Giannini visto che, per affermazione del giocatore stesso, egli sapeva sin da un mese prima della gara che la Società gli avrebbe concesso nel dicembre 2010, alla riapertura suppletiva degli svincoli, la relativa lista, consentendogli in tal modo di esser libero di tesserarsi per qualsiasi Società, Pisa compreso.” 4) ininfluenza, agli effetti del deferimento, del tentativo di telefonata del Luperini al Giannini, atteso che è lo stesso Tacchetto ad aver verbalmente riferito al Giannini di aver agito per conto del Luperini. 5) inattendibilità della deposizione del Tacchetto, atteso anche che questi ha negato di conoscere, da prima della sua deposizione alla Procura federale, la vicenda, mentre risulta che, in merito, il quotidiano "Il Tirreno" aveva pubblicato ben due articoli, rispettivamente in data 9 e 10 novembre dando rilevanza alla questione che lo vedeva tra i protagonisti. Ed aggiunge la scrivente Commissione disciplinare: per quale motivo e che interesse aveva il Giannini ad inventarsi la fattispecie? Ritiene infine questo Giudice che a comprovare la responsabilità del Luperini, come del resto sottolineato anche dalla Commissione Territoriale, concorrano i seguenti elementi: a) la dichiarazione resa dal Giannini al suo Presidente circa una telefonata (senza risposta) ricevuta dal Luperini. Sul punto è doveroso rilevare che l’esibizione del tabulato telefonico del Luperini non esclude che egli non possa aver tentato di chiamare da altro numero telefonico a lui intestato; b) dichiarazione (resa anche alla scrivente Commissione dal Luperini) che afferma di non aver avuto contatto alcuno con il Giannini dal 2009; c) inesistenza di altri validi motivi di contatto, se non quello di tentare l’illecito per cui è vertenza. Alla luce di tutto quanto sopra la responsabilità del Tacchetto risulta acclarata, al pari di quella del Luperini e, conseguentemente, anche quella della Società sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, in virtù degli addebiti contestati ai suoi tesserati. La Commissione, peraltro, rileva che la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado alla Società sportiva risulta eccessiva, attesa la recentissima giurisprudenza in tema di illecito; conseguentemente, si ritiene opportuno ridurla, come da dispositivo. P.Q.M. la Commissione, in parziale accoglimento dell’appello del Pisa SC riduce le sanzioni ad essa inflitte, alla penalizzazione di punti 5 in classifica, da scontare nel campionato in corso, oltre alla sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00). Conferma nel resto le decisioni impugnate. Nulla per la tassa reclamo relativa alla Società. Dispone incamerarsi la tassa versata dal Sig. Juri Tacchetto.
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