F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 11 Ottobre 2011 (85) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTIAN BIANCONE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Sorrento Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società ASD Soverato V.) VITANGELO SPADAVECCHIA (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Sorrento Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società AS Andria Bat Srl), ANTONINO CASTELLANO (all’epoca dei fatti, Dirigente con poteri di rappresentanza legale della Società Sorrento Calcio Srl), ROBERTO AMODIO (all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di Direttore Sportivo della Società SS Juve Stabia Spa) e le Società SS JUVE STABIA Spa e SORRENTO CALCIO Srl ▪ (nota n. 777/318pf10-11/SP/AM/blp del 2.8.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 11 Ottobre 2011 (85) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTIAN BIANCONE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Sorrento Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società ASD Soverato V.) VITANGELO SPADAVECCHIA (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Sorrento Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società AS Andria Bat Srl), ANTONINO CASTELLANO (all’epoca dei fatti, Dirigente con poteri di rappresentanza legale della Società Sorrento Calcio Srl), ROBERTO AMODIO (all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di Direttore Sportivo della Società SS Juve Stabia Spa) e le Società SS JUVE STABIA Spa e SORRENTO CALCIO Srl ▪ (nota n. 777/318pf10-11/SP/AM/blp del 2.8.2011). Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Biancone Cristian, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Sorrento Calcio Srl; il Sig. Spadavecchia Vitangelo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Sorrento Calcio Srl; il Sig. Castellano Antonino, all’epoca dei fatti, Dirigente con poteri di rappresentanza legale della Società Sorrento Calcio Srl; il Sig. Amodio Roberto, all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di Direttore Sportivo della SS Juve Stabia Spa; la SS Juve Stabia Spa; la Società Sorrento Calcio Srl; per rispondere: - il calciatore Biancone Cristian, della violazione degli artt. 1, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, del CGS, per avere effettuato scommesse in ordine a risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA e della FIGC, nonché per avere posto in essere atti e comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Taranto/Sorrento del 21 dicembre 2008 e Juve Stabia/Sorrento del 5 aprile 2009, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS stante la pluralità degli illeciti posti in essere; - il calciatore Spadavecchia Vitangelo, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, 6 comma 1, e 7 comma 1, del CGS, per avere effettuato una scommessa di € 20.000,00 nell’imminenza della gara Juve Stabia - Sorrento del 5 aprile 2009 puntando sulla sconfitta della propria squadra, nonché per avere posto in essere atti e comportamenti finalizzati ad alterare il risultato della suddetta gara, provocando volontariamente, in qualità di portiere, la segnatura che determinerà il risultato di 1-0 in favore della Juve Stabia con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS stante l’avvenuta alterazione del risultato della gara di cui sopra che ha comportato per la SS Juve Stabia Spa, il conseguimento di un ingiusto vantaggio in classifica; - il tesserato Amodio Roberto, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 7 commi 1 e 2, del CGS, per avere, in qualità di Direttore Sportivo della SS Juve Stabia Spa, posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Juve Stabia-Sorrento del 5 aprile 2009, e comunque per avere consentito ai Signori A…e F…o e S…o M…e di compiere nell’interesse della propria Società atti idonei ad alterare lo svolgimento della suddetta gara conseguendone un vantaggio diretto in classifica del campionato di Prima Divisione Lega Pro stagione sportiva 2008-2009, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS stante l’avvenuta alterazione del risultato della gara di cui sopra con il conseguimento per la propria Società di un ingiusto vantaggio in classifica; - il tesserato Castellano Antonino, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 7 comma 7, del CGS, per avere in qualità di Presidente della Società Sorrento Calcio Srl omesso di denunciare alla Procura federale della FIGC l’avvenuta conoscenza di elementi idonei a prefigurare il possibile compimento di atti e comportamenti dei propri tesserati finalizzati ad alterare il risultato della gara Taranto-Sorrento del 21.12.2008, successivamente terminata sul risultato di parità; - la SS Juve Stabia Spa per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS con riferimento ai fatti imputabili al proprio Direttore Sportivo Amodio Roberto, nonché per responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 7, comma 4 e 6, del CGS in relazione ai comportamenti ascritti ai calciatori Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS stante l’avvenuta alterazione in proprio favore della gara con il Sorrento del 5 aprile 2009 con il conseguimento di un ingiusto vantaggio in classifica; - la Società Sorrento Calcio Srl per quanto ascritto ai propri tesserati Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS stante la pluralità degli illeciti addebitati ai propri tesserati e l’avvenuta alterazione del risultato della gara Juve Stabia- Sorrento del 5 aprile 2009; nonché, per quanto ascritto al suo Presidente e legale rappresentante Castellano Antonino, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. I difensori dei deferiti Spadavecchia, Amodio, Castellano, Sorrento e Juve Stabia hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali contestano le accuse rivolte ai rispettivi assistiti e chiedono il loro proscioglimento. Alla riunione del 8/9/2011 il Procuratore federale ha chiesto di produrre nuova documentazione formatasi solo in data 5 settembre 2011 dopo il deferimento. I difensori dei deferiti non si sono opposti alla produzione chiedendo termine per esame e controdeduzioni. La C.D.N. ha ammesso la produzione e ha rinviato il procedimento ad altra data. I difensori dei deferiti hanno fatto pervenire note in relazione alla produzione documentale della Procura federale con le quali hanno reiterato la richiesta di proscioglimento dei rispettivi assistiti. Alla riunione del 6/10/ 2011 il Procuratore federale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica di anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. per Biancone Cristian; squalifica di 4 (quattro) anni per Spadavecchia Vitangelo; inibizione di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi per Amodio Roberto; inibizione di anni 1 (uno) per Castellano Antonino; 9 (nove) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società SS Juve Stabia Spa; 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società Sorrento Calcio Srl. I deferiti Amodio Roberto e Spadavecchia Vitangelo hanno reso dichiarazioni spontanee negando qualsiasi responsabilità nei fatti oggetto del procedimento. Il difensore del Biancone ha ammesso la responsabilità del proprio assistito per quanto attiene la violazione del divieto di effettuare scommesse (art. 6 comma 1 CGS) mentre ha chiesto il proscioglimento dall’accusa di illecito sportivo. I difensori degli altri deferiti si sono riportati alle memorie difensive ed alle note depositate insistendo per il proscioglimento dei rispettivi assistiti. Il difensore della Juve Stabia ha richiesto in via istruttoria che venisse sentito in qualità di teste il calciatore Grieco Gaetano. Preliminarmente va rigettata la richiesta istruttoria avanzata dal difensore della Juve Stabia. Infatti, anche a prescindere dalla mancata precisa indicazione delle circostanze sulle quali dovrebbe essere sentito il Grieco, egli non ha in alcun modo partecipato o assistito ai fatti oggetto dei capi di incolpazione e la sua escussione appare del tutto irrilevante. Il presente procedimento trae origine dall’invio alla Procura federale degli atti relativi al procedimento penale R.G. n. 61516/08 promosso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli inerente ad indagini su gruppi criminali di stampo camorristico operanti nei Comuni di Castellammare di Stabia e di Gragnano che hanno interessato in particolare la frode in competizioni sportive, con specifico riferimento ad ipotesi di illeciti connessi a scommesse illegali su competizioni calcistiche. In base alle risultanze della suddetta indagine penale la Procura federale ha ipotizzato che l’organizzazione retta da C.P., per il tramite dei propri referenti A. F. e S. M., al fine di alterare risultati sportivi di gare del campionato di Lega Pro nella stagione 2008/2009, avrebbe ottenuto la compiacenza di calciatori della squadra del Sorrento Calcio che dietro compenso di somme di denaro avrebbero favorito l’esito di partite nel senso più favorevole ad indirizzare le proprie scommesse calcistiche, che venivano sviluppate in quattro centri Intralot di cui tre a Castellammare ed uno a Sorrento. L’attività d’indagine sia in riferimento a quanto trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sia in riferimento alla relazione espletata dalla Procura federale, ha consentito di acquisire elementi probatori sull’esistenza di un’attività finalizzata ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare del Campionato di Serie C1 – girone b) – stagione sportiva 2008/2009 Taranto/Sorrento del 21/12/2008 e Juve Stabia/Sorrento del 5/4/2009 che, per quanto interessa l’ordinamento sportivo, secondo la Procura avrebbe visto autori di tale illecita condotta i calciatori del Sorrento Biancone Cristian (per entrambe le gare) e Spadavecchia Vitangelo (per la seconda gara) nonché Amodio Roberto, Direttore Sportivo della Juve Stabia (anch’egli limitatamente alla seconda gara). I fatti oggetto del presente procedimento devono essere collocati in un più ampio contesto che esula dal campo prettamente sportivo. Gli illeciti di cui trattiamo hanno solo strumentalmente la finalità di alterare il risultato di una gara in quanto lo scopo principale degli autori dei fatti è quello di lucrare denaro attraverso il sistema delle scommesse sportive predeterminando risultati, possibilmente poco prevedibili, su cui incentrare le proprie scommesse. In questo ambito fa il proprio ingresso la criminalità organizzata che tenta di radicarsi nel mondo del calcio come un tumore che se non estirpato al più presto rischia di compromettere l’intero sistema sportivo. Dalle intercettazioni telefoniche 3990, 3993, 4004, 4028, 4030, 4035 dell’11/12/2008, 4321 del 17/12/2008 e 5175 del 20/12/2008 si evince con assoluta certezza l’esistenza di un’ attività del sodalizio criminale tendente all’alterazione del risultato della gara Taranto/Sorrento del 21/12/2008. Non è chiaro però, in questo quadro di certezze, quale ruolo abbia giocato Biancone ed in particolare quale condotta possa essergli ascritta. Il calciatore va quindi prosciolto da questa incolpazione essendo assolutamente contraddittori e, comunque, insufficienti gli elementi a suo carico. Appare invece provata la responsabilità del Castellano per l’incolpazione di omessa denuncia. A tal proposito le risultanze delle intercettazioni telefoniche (v. in particolare la n. 5175 del 20/12/2008) trovano adeguato riscontro nelle dichiarazioni rese dal Biancone al Collaboratore della Procura federale in data 4/4/2011, secondo le quali il giorno della partita il Castellano si sarebbe recato presso l’albergo ove alloggiava la squadra poiché aveva ricevuto notizia di una combine ai danni del Sorrento. Di questa notizia il Castellano avrebbe dovuto dare immediata comunicazione ai sensi dell’art. 7 comma 7 CGS. Non corrisponde a verità quanto affermato dalla difesa dell’incolpato in dibattimento in merito alle dichiarazioni degli altri tesserati sentiti sull’episodio. Nessuno di essi esclude categoricamente che esso sia avvenuto limitandosi a non ricordarlo. In particolare il Pagni il 21/12/2008 si era appena dimesso e si era già allontanato da Sorrento mentre il Simonelli si limita a dire di non ricordare il fatto e neppure se il Castellano avesse accompagnato a Taranto la squadra. Su tale ultima circostanza va detto che lo stesso incolpato ha ammesso di aver partecipato alla trasferta. Per inciso va detto anche che non corrisponde al vero neppure che per la sussistenza della violazione disciplinare contestata sia presupposto necessario la prova della consumazione di un illecito. L’obbligo di denunzia sussiste, invece, ogni qual volta un tesserato abbia notizia che qualcuno abbia posto o stia per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara. Risulta pienamente provata anche una complessa attività di svariati soggetti tendente all’alterazione del risultato della gara Juve Stabia/Sorrento del 5/4/2009. I fatti possono essere così riassunti. Il Biancone, A.F. e S.M. prendono accordi per predeterminare il risultato della gara dietro versamento della somma di € 25.000,00 da dividere tra non meglio identificati calciatori. La somma sarebbe stata versata in due tranches, una prima e l’altra dopo la partita. Il denaro sarebbe stato fornito dall’ Amodio (il “Direttore” oppure “Roberto”) che pone come unica condizione la suddivisione del pagamento nei termini sopra descritti. Il Biancone insiste invece per il pagamento in un’unica soluzione. L’Amodio si impegna a riferire “quell’ambasciata là” al Presidente. All’appuntamento per la consegna del denaro il Biancone si presenta in compagnia di altro soggetto sconosciuto e per questo la consegna salta. A.F. e S.M. criticano aspramente il Biancone della cui attendibilità dubitano. A questo punto i due vengono a sapere da complici di Bari che il portiere del Sorrento Spadavecchia ha già venduto la partita tanto che ha scommesso ben € 20.000,00 sulla sconfitta della propria squadra. A.F. e S.M. prendono la palla al balzo, scaricano Biancone confidando nella certezza che il portiere del Sorrento avrebbe potuto facilmente alterare il risultato della gara. In tal modo risparmiano il denaro che sarebbe servito per compensare i calciatori infedeli e lo investono scommettendo sul risultato ormai certo. Ed infatti la Juve Stabia vince l’incontro proprio grazie ad una provvidenziale papera dello Spadavecchia. Le responsabilità del Biancone sono indubitabili. Le intercettazioni telefoniche indicate e in larga parte riportate a pag. 7 e segg. del deferimento sono eloquenti. Sul valore probatorio di esse va detto che sono estremamente rilevanti non solo quelle che coinvolgono direttamente gli incolpati ma anche quelle tra i complici del sodalizio criminale. Infatti non avrebbe senso che i sodali A.F. e S.M. si scambiassero informazioni non corrispondenti al vero anche perché su tali informazioni essi investivano il denaro dell’associazione a delinquere. Inoltre esistono numerosi ed univoci riscontri al contenuto delle intercettazioni. Già nel corso dell’audizione del 4/4/2011 il Biancone ha ammesso i contatti intercorsi con A.F. e S.M. e finalizzati a truccare la partita in questione, sostenendo però che si sarebbe trattato di mera millanteria e negando di aver mai effettivamente contattato alcun compagno di squadra. La circostanza è poco credibile e, comunque irrilevante. Infatti appare illogico ed incredibile che il Biancone tentasse di raggirare due pericolosi personaggi legati al mondo della malavita organizzata. Può darsi che abbia vantato contatti maggiori di quelli effettivi ma in ogni caso il Biancone era egli stesso un giocatore del Sorrento e la prolungate trattative con A.F. e S.M. realizzano certamente la fattispecie di “atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara” a prescindere dall’avvenuto effettivo coinvolgimento di altri compagni di squadra. E che non si trattasse di chiacchiere da bar è dimostrato dal fatto che si arrivò fino alla fase della consegna del denaro anche se essa poi saltò per l’imprudenza del Biancone che si presentò all’appuntamento accompagnato da un terzo personaggio sconosciuto a chi avrebbe dovuto erogare la somma. In dibattimento, infine, il Biancone, per il tramite del suo difensore, di fronte all’evidenza dei fatti ha pienamente ammesso di aver più volte scommesso su partite di calcio, confessando pienamente la reiterata violazione di cui all’art.6 comma 1 CGS e fornendo l’ennesimo definitivo riscontro ai contenuti delle intercettazioni telefoniche. A carico del Biancone va però esclusa la contestata aggravante di cui all’art 7 comma 6 in quanto la pluralità degli illeciti sportivi non è stata provata. Appare provata anche la responsabilità disciplinare dello Spadavecchia. Nei suoi riguardi vale quanto già detto per il Biancone in merito alla valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche tra A.F. e S.M. (V. in particolare le intercettazioni 16288 e 16291 del 2/4/2009). E’ chiaro che i due dovevano essere certi di quanto dicevano altrimenti non avrebbero orientato in tal senso l’attività del sodalizio criminale investendo anche denaro sulla circostanza dell’avvenuta vendita della partita da parte del portiere del Sorrento. Di un certo rilievo la circostanza che la notizia dell’avvenuta combine viene da Bari e lo Spadavecchia è di origine barese. Anche il Biancone nel corso dell’audizione del 4/4/2011 conferma che i contatti tra lui e A.F. e S.M. si interruppero “perché erano convinti che la partita fosse già stata truccata”. Infine il riscontro più clamoroso al contenuto delle intercettazioni (che, si noti, sono anteriori alla gara cosicché gli intercettati non conoscevano ancora come essa sarebbe finita) è costituito dal fatto che la partita Juve Stabia/Sorrento del 5/4/2009 venne decisa proprio da una clamorosa papera dello Spadavecchia a poco più di 15 minuti dal termine. Ad uguali conclusioni deve pervenirsi per Amodio Roberto. Anche nei suoi confronti le intercettazioni telefoniche sono un elemento probatorio insuperabile. I dubbi sollevati dalle difese sulla effettiva identità del “Roberto” di cui si parla possono riguardare solo le intercettazioni 16236 e 16288 del 2/4/2009, dal contenuto assai poco significativo. Nessun dubbio invece che il “Roberto” dell’intercettazione 15822 del 31/3/2009 e il “Direttore” dell’intercettazione 15936 del 1/4/2009 debbano identificarsi proprio con l’Amodio, come si può ricavare tra l’altro anche dalle dichiarazioni rese dal Biancone alla Procura Federale nel corso dell’audizione del 4/4/2011. Infine le intercettazioni 16051/1651 del 1/4/2009 intercorrono proprio tra A.F. e l’Amodio e provano che tra i due si parlasse normalmente di vicende interne della società. In esse si fa anche espresso riferimento a “quell’ambasciata là”, locuzione che nel contesto della telefonata assume un significato inequivoco. Si trattava infatti della combine ed in particolare di stabilire se le richieste del Biancone in ordine alle modalità di pagamento potessero essere esaudite, argomento poi superato dalla notizia della combine conclusa con lo Spadavecchia. L’Amodio non ha saputo dare alcuna credibile interpretazione alternativa all’”ambasciata” che avrebbe dovuto portare ed ha confermato la sua antica conoscenza sia dell’A.F. che del S.M. arrivando ad ammettere che per lui era normale vederli tutte le settimane oltre che, come sopra evidenziato, parlare con loro, gestori di scommesse sportive, di fatti interni allo Juve Stabia. La Juve Stabia deve rispondere dei fatti suesposti per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento ai fatti imputabili al proprio Direttore Sportivo Amodio Roberto, nonché per responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 7, comma 4 e 6, del CGS in relazione ai comportamenti ascritti ai calciatori Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS stante l’avvenuta alterazione in proprio favore della gara con il Sorrento del 5 aprile 2009 con il conseguimento di un ingiusto vantaggio in classifica. Il Sorrento, invece, per quanto ascritto ai propri tesserati Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, deve rispondere per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS stante l’avvenuta alterazione del risultato della gara Juve Stabia-Sorrento del 5 aprile 2009. Il fatto che l’illecito commesso da Biancone e Spadavecchia fosse sportivamente ai danni del Sorrento non esclude la responsabilità oggettiva ma deve essere valutato ai fini della graduazione della sanzione, in conformità con il recente orientamento adottato al riguardo dagli Organi della Giustizia Sportiva. Per quanto ascritto al suo Presidente e legale rappresentante Castellano Antonino, il Sorrento risponde poi per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. In ordine all’entità delle sanzioni va ricordato che ai sensi dell’art. 7 comma 5 CGS la sanzione minima edittale per i responsabili di illecito sportivo è l’inibizione o la squalifica per tre anni. Le società punite per responsabilità oggettiva o presunta vanno sanzionate quanto meno con la penalizzazione di uno o più punti in classifica ( art. 7 comma 4 CGS). In caso di pluralità di illeciti ovvero se il risultato della gara è stato alterato le sanzioni sono aggravate (art. 7 comma 6 CGS). Le violazioni ascritte al Bianconi ed allo Spadavecchia (divieto di scommessa e illecito sportivo) sono legate non solo dalla continuazione ma anche da un chiaro vincolo teleologico il che certamente aggrava la posizione dei due incolpati. Sanzioni congrue alla luce di quanto sopra esposto appaiono quindi quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Proscioglie Biancone Cristian dall’incolpazione relativa alla gara Taranto/Sorrento del 21/12/2008. Dichiara la responsabilità dei deferiti per tutti gli altri fatti loro contestati ed infligge le seguenti sanzioni: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) per Biancone Cristian; squalifica di anni 3 (tre) e mesi 3 (tre) per Spadavecchia Vitangelo; inibizione di anni 3 (tre) per Amodio Roberto; inibizione di anni 1 (uno) per Castellano Antonino; 5 (cinque) punti di penalizzazione in classifica generale,da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la Società SS Juve Stabia Spa; 2 (due) punti di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società Sorrento Calcio Srl.
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