F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 12 Ottobre 2011 (58) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO BUZZI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Crociati Noceto Srl), Società CROCIATI NOCETO Srl ▪ (nota N°. 492/1903pf10-11/SP/blp del 20.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 12 Ottobre 2011 (58) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO BUZZI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Crociati Noceto Srl), Società CROCIATI NOCETO Srl ▪ (nota N°. 492/1903pf10-11/SP/blp del 20.7.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 2 (due) in danno del Sig. Buzzi Angelo, nonché della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Crociati Noceto Srl; nessuno è comparso per i deferiti, osserva quanto segue: Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti suindicati per rispondere, il primo, della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 1) delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e dall’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato nel termine del 31 maggio 2011 il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalla normativa federale, la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio rappresentante legale. Le circostanze addebitate al Sig. Buzzi, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato documentata, nei termini normativamente fissati, la documentazione richiesta dalla vigente normativa. Di conseguenza va affermata la responsabilità della Società deferita. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina le sanzioni dell’inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Angelo Buzzi e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) alla Società Crociati Noceto Srl.
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