F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 12 Ottobre 2011 (17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO GABRIELE (dirigente/consigliere della Società SS Lazio C5 Femminile), MASSIMO BASILE (Presidente della Società SSD Futsal Preci), Società SS LAZIO C5 FEMMINILE e SSD FUTSAL PRECI ▪ (nota N°. 284/1157 pf10-11/GT/dl del 12.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 12 Ottobre 2011
(17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO GABRIELE (dirigente/consigliere della Società SS Lazio C5 Femminile), MASSIMO BASILE (Presidente della Società SSD Futsal Preci), Società SS LAZIO C5 FEMMINILE e SSD FUTSAL PRECI ▪ (nota N°. 284/1157 pf10-11/GT/dl del 12.7.2011).
La Commissione, letti gli atti relativi al deferimento avanzato dalla Procura federale nei confronti di:
▪ Gabriele Paolo, quale dirigente della SS Lazio Calcio a 5, per violazione dell’art. 30 Statuto Federale ed art. 1 CGS;
▪ SS Lazio Calcio a 5 per violazione dell’art. 4 CGS;
▪ Sig. Basile Massimo, quale dirigente della SSD Futsal Preci per violazione dell’art. 1 commi 1 e 3 CGS;
▪ SSD Futsal Preci, per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS;
osserva: Con nota in data 24.02.2011, la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – divisione Calcio a 5, informava la Procura federale che la SS Lazio Calcio a 5 femminile, in occasione della fase finale di Coppa Italia femminile, aveva inoltrato ai C.C. di Norcia denuncia in merito a fatti accaduti nel corso di tale manifestazione; la denuncia evidenziava come, nel corso della gara Lupe C.5/ SS Lazio C.5, la calciatrice Scanu Giada, colta da malore, fosse rimasta per lungo tempo senza assistenza medica, in quanto assente dal terreno di gioco il sanitario, la cui presenza era, per disposizione federale, obbligatoria, facendo carico alla Società Futsal Preci ed ai suoi dirigenti, tale grave omissione.
Le indagini tempestivamente svolte attraverso l’esame dei soggetti direttamente interessati consentiva di acclarare:
- che in occasione della gara Lupe Calcio 5/ SS Lazio C.5 la calciatrice Scanu Giada, tesserata con quest’ultima Società, a seguito di un’azione di gioco era stata colta da malore;
- che richiesto dai dirigenti della Società Lazio C.5 l’intervento del medico, ne era stata constatata l’assenza;
- che il medico, successivamente intervenuto, era appartenente alla Guardia Medica e proveniente dall’Ospedale di Norcia;
- che il Sig. Gabriele Paolo, consigliere della SS Lazio C.5, per questi fatti aveva inoltrato denuncia presso la stazione dei C.C. di Norcia;
All’odierna riunione, presenti i delegati delle Società deferite avanzavano richiesta di patteggiamento di cui all’art. 23 CGS, limitatamente alle stesse; richiesta accolta dalla Procura federale e recepita da questa Commissione nell’ordinanza che segue. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, le Società SS Lazio C5 Femminile e SSD Futsal Preci, tramite i loro delegati, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società SS Lazio C5 Femminile, sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 333,33 (€ trecentotrentatre/33); pena base per la Società SSD Futsal Preci, sanzione della ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 533,33 (€ cinquecentotrentatre/33 SSD Futsal Preci)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti delle predette”. Il procedimento proseguiva nei confronti dei Signori Massimo Basile e Paolo Gabriele. All’odierna riunione la Procura federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti, chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno) per il Sig. Paolo Gabriele e di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Massimo Basile. Nessuno è comparso per le parti deferite.
Motivi della decisione:
Il deferimento è fondato e va conseguentemente accolto. La responsabilità del Sig. Basile Massimo è rimasta acclarata in termini di assoluta certezza, soprattutto a seguito della deposizione dell’arbitro Sig.ra Cedrone, che in occasione della Gara Lupe Calcio 5/ SS Lazio C.5, tenutasi il 19.02.2011, aveva potuto accertare l’assenza del medico e la conseguente omissione da parte della Società organizzatrice nel disporre un’adeguata assistenza sanitaria. Egualmente fondato appare il deferimento del Sig. Paolo Gabriele per violazione della c.d. clausola compromissoria. L’assunto difensivo avanzato del Basile, di non aver inoltrato la prescritta richiesta di autorizzazione perché presenti, in occasione della gara, due rappresentanti della Federazione, ritenendo con ciò che quest’ultima dovesse considerarsi informata, costituisca una giustificazione priva del benché minimo pregio, così come priva di pregio appare la mancata conoscenza da parte di Gabriele della clausola compromissoria. Invero, la invocata inapplicabilità del c.d. vincolo di giustizia, non rientra nel caso in esame, tra quelli lasciati alla esclusiva disponibilità dei soggetti. La c.d. clausola compromissoria non esclude la possibilità per il soggetto di adire la giustizia ordinaria, ma la subordina alla richiesta autorizzazione che può o meno essere
rilasciata, previa valutazione del caso. Nella fattispecie, i fatti denunciati attenevano alla organizzazione di una manifestazione sportiva regolata ed autorizzata dalla F.I.G.C. e pertanto, a maggior ragione, da sottoporre alla valutazione dell’Autorità federale, oggetto peraltro anche quest’ultima della denuncia proposta dal Sig. Paolo Gabriele. Anche il secondo motivo non può essere accolto. Se è vero che il Sig. Paolo Gabriele, pur qualificandosi, senza esserlo, in sede di denuncia ai C.C. Presidente della SS. Lazio C.5, rivestiva tuttavia in quel momento la veste di consigliere della Società e per il fatto stesso capace di impegnarla. Per questi motivi la Commissione disciplinare nazionale, ritenuta la responsabilità dei Signori Massimo Basile e Paolo Gabriele, in ordine alle contestazioni rispettivamente mosse dalla Procura federale, infligge le sanzioni come da dispositivo. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale applica la sanzione dell’ammenda di € 533,33 (€ cinquecentotrentatre/33) alla Società SSD Futsal Preci e quella di € 333,33 (€ trecentotrentatre/33) alla Società SS Lazio C5 Femminile. Infligge la sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta) al Sig. Massimo Basile e quella di mesi 8 (otto) al Sig. Paolo Gabriele.
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