F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 13 Ottobre 2011 (513) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BUCCIERI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Adriatica Pescara C/5), CARLO EPIFANI (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Adriatica Pescara C/5), ALESSANDRO ZULLI (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Adriatica Pescara C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD ADRIATICA PESCARA C/5 (nota n. 8756/720pf10-11/LG/AM/pp del 17.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 13 Ottobre 2011 (513) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BUCCIERI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Adriatica Pescara C/5), CARLO EPIFANI (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Adriatica Pescara C/5), ALESSANDRO ZULLI (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Adriatica Pescara C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD ADRIATICA PESCARA C/5 (nota n. 8756/720pf10-11/LG/AM/pp del 17.5.2011). Il deferimento Con provvedimento del 18 maggio 2011 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Sergio Buccieri, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Adriatica Pescara C5, il sig. Carlo Epifani, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Adriatica Pescara C5 ed il sig. Alessandro Zulli, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Adriatica Pescara C/5, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione alla lettera A) punto n. 9 (Campionato nazionale di serie A2) del Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver depositato, presso la segreteria della Divisione Calcio a Cinque, nei termini stabiliti dal Comunicaro Ufficiale (12 luglio 2010 ore 18,00) la documentazione attestante la disponibilità di un impianto di giuoco omologato dotato dei requisiti della Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, del Regolamento LND e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque; b) la società ASD: Adriatica Pescara C5 per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. I soggetti deferiti hanno omesso di fare pervenire nei termini memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al sig. Sergio Buccieri, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Adriatica Pescara C/5, l’inibizione per mesi uno; b) al sig. Carlo Epifani, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Adriatica Pescara C/5, l’inibizione per mesi uno; c) al sig. Alessandro Zulli, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Adriatica Pescara C/5, l’inibizione per mesi uno; d) alla società ASD Adriatica Pescara C5, l’ammenda di € 800,00. Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, valutato anche il comportamento processuale dei deferiti i quali, omettendo di fare pervenire una memorie difensiva, hanno di fatto rinunciato a dimostrare un diverso svolgimento dei fatti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che pertanto andrà accolto. I deferiti, nel termine consentito dal Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, vale a dire entro le ore 18,00 del giorno 12 luglio 2010, non hanno depositato la documentazione attestante la disponibilità di un terreno di giuoco omologato e dotato dei requisiti previsti dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, del Regolamento LND e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque. In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La CDN infligge ai sigg. Sergio Buccieri, Carlo Epifani e Alessandro Zulli l’inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società ASD Adriatica Pescara C/5 l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).
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