F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 13 Ottobre 2011 (535) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO TONON (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5), GIOVANNI ZANETTE (Cassiere del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5), MAURO DA RE’ (Consigliere e Legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ GRUPPO FASSINA CALCIO A 5 (nota n. 8856/723pf10- 11/LG/AM/pp del 19.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 13 Ottobre 2011 (535) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO TONON (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5), GIOVANNI ZANETTE (Cassiere del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5), MAURO DA RE’ (Consigliere e Legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ GRUPPO FASSINA CALCIO A 5 (nota n. 8856/723pf10- 11/LG/AM/pp del 19.5.2011). Con provvedimento del 19.5.2011, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: 1) il sig. Angelo Tonon, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5; 2) il sig. Giovanni Zanette, Cassiere del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5; 3) Mauro Da Rè Consigliere e legale rappresentante della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5 della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione alla lettera A) punto n. 10 e alla lettera C9 punto n. 2 (Campionato Nazionale di Serie A2) del CU n. 798 del 18.6.2010 della Divisione Calcio a Cinque della LND, per non aver depositato, presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque nei termini stabiliti dal CU (12.7.2010 ore 18,00), copia del verbale dell’assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2010/2011 e copia dello statuto sociale vigente anche se inoltrato in anni pregressi; 3) la Società Gruppo Fassina Calcio a 5 per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. All’odierna riunione i Sig.ri Angelo Tonon, Giovanni Zanette e Mauro Da Rè hanno depositato, tramite il proprio legale, istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i sigg. Angelo Tonon, Giovanni Zanette e Mauro Da Rè, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per entrambi i deferiti sanzione della inibizione per giorni 40, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 28)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue per la sola Società Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della società deferita con la conseguente applicazione nei confronti della società Gruppo Fassina Calcio a 5 l’ammenda di € 1.600,00. Motivi della decisione Esaminati gli atti, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale nonché la memoria difensiva fatta pervenire dalla società Gruppo Fassina Calcio a 5, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, andrà accolto. Non essendo stati depositi, entro il termine del 12 luglio 2010, ore 18,00, previsto dal Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, né la copia del verbale dell’assemblea di attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2010/2011 (lettera A, punto n. 10 del C.U.) né la copia dello statuto sociale vigente, anche se inoltrato in anni precedenti (lettera C, punto n. 2 del C.U.). Le argomentazioni contenute nella memoria difensiva del 5 ottobre 2011, per quanto apprezzabili, non possono trovare accoglimento in quanto le statuizioni di cui al predetto Comunicato Ufficiale erano inderogabili. Ad ogni buon conto si rileva come non risponda al vero il fatto per cui la società deferita avesse poco tempo a disposizione per adempiere ai precetti in questione. Difatti il Comunicato Ufficiale di cui sopra veniva pubblicato ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque in data 18 giugno 2010 e lasciava quindi ampio spazio temporale (circa un mese) per il corretto e diligente adempimento di quanto in esso previsto. Da ultimo non si ritiene applicabile al caso di specie quanto sostenuto nella memoria difensiva in ordine alla circostanza per cui la Pubblica Amministrazione non possa richiedere documenti o informazioni già in suo possesso per il generale principio di collaborazione tra la stessa autorità pubblica ed i privati (la F.I.G.C., in sostanza, non avrebbe dovuto richiedere copia dello statuto in quanto già in suo possesso). In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Dispone l’applicazione della inibizione per giorni 28 (ventotto) ai sigg. Angelo Tonon, Giovanni Zanette e Mauro Da Rè. Infligge alla Società Gruppo Fassina Calcio a 5 l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00).
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