F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 13 Ottobre 2011 (544) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORENZO LAMANNA (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. USD Polignano C/5), DOMENICO GUGLIELMI (vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. USD Polignano C/5), MARINO MAGLIONICO (Segretario del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. USD Polignano C/5) E DELLA SOCIETA’ USD POLIGNANO C/5 (nota n. 8861/728pf10- 11/LG/AM/pp del 19.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 13 Ottobre 2011
(544) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORENZO LAMANNA (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. USD Polignano C/5), DOMENICO GUGLIELMI (vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. USD Polignano C/5), MARINO MAGLIONICO (Segretario del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. USD Polignano C/5) E DELLA SOCIETA’ USD POLIGNANO C/5 (nota n. 8861/728pf10- 11/LG/AM/pp del 19.5.2011).
La CO.VI.SO.D. in data 21/22 dicembre 2010 segnalava alla Procura Federale che la società Polignano Calcio a 5 non aveva depositato entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2010 la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza al 31.07.2011 di € 3.000,00 di cui al CU Divisione Calcio a 5 n. 798 cpv. A) punto 7 del 18 giugno 2010, afferente detto Comunicato agli adempimenti dovuti in ordine alla ammissione al Campionato Nazionale Serie B Calcio a 5 stagione sportiva 2010/2011. La Procura Federale, rivelato che, a mente del CU di che trattasi, l’inosservanza del termine del 12 luglio 2010 costituiva illecito disciplinare, come tale sanzionata con l’ammenda di € 500,00, ha deferito a questa Commissione i sigg.ri Lorenzo Lamanna, Domenico Guglielmi e Marino Maglionico, quali legali rappresentanti della società ASD US Polignano Calcio a 5 e la stessa società ASD US Polignano Calcio a 5, per violazione, quanto ai primi, dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione alla lettera A) punto 7 del CU 798/18 giugno 2010 Divisione Calcio a 5 LND, quanto alla società per la responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS per gli addebiti contestati ai legali rappresentanti. Alla riunione odierna, nel mentre nessuno è comparso per i deferiti, i quali hanno omesso di contraddire, la Procura Federale ha chiesto con l’accoglimento del deferimento l’applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi 1(uno) per ciascuno dei deferiti e l’ammenda di € 500,00 a carico della società. La Commissione, rilevato che l’illecito risulta provato e che le parti deferite nulla hanno eccepito e dedotto a difesa, visto l’art. 10 comma terzo CGS e considerato che l’ammenda come sopra quantificata rappresenta il minimo edittale di cui al richiamato CU n. 798/2010 (€ 500,00 per ogni inadempimento), P.Q.M.
infligge ai sigg.ri Lamanna Lorenzo, Guglielmi Domenico e Maglionico Marino l’inibizione di mesi 1 (uno) ciascuno; alla società USD Polignano Calcio a 5 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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