F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 13 Ottobre 2011 (70) – APPELLO DEL SIG. STEFANO VOLPE (Presidente della US Montenero all’epoca dei fatti) AVVERSO LA INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania – CU n. 5 del 14.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 13 Ottobre 2011 (70) – APPELLO DEL SIG. STEFANO VOLPE (Presidente della US Montenero all’epoca dei fatti) AVVERSO LA INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - CU n. 5 del 14.7.2011). Con ricorso del 21.7.2011, il Sig. Stefano Volpe, in proprio, ha impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 5 del 14.7.2011, con la quale la Commissione Disciplinare presso il CR Campania ha inflitto allo stesso la sanzione della inibizione per mesi due ed alla US Monteleone, della quale il reclamante è stato all’epoca dei fatti Presidente, la sanzione dell’ammenda di € 300,00 e della penalizzazione di punti 1 (uno), da scontare nella classifica 2010/2011, per non aver adempiuto alla decisione contenuta nel lodo arbitrale ritualmente notificata ai deferiti a mezzo raccomandata. A sostegno dell’impugnazione, il Sig. Volpe deduce che i fatti di cui all’originario deferimento sarebbero attribuibili al Presidente della US Monteleone, in quanto tale. Alla riunione del 13.10.2011, rimasto assente il reclamante, la Procura Federale ha insistito per la conferma della decisione impugnata. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Il Sig. Volpe sostiene la propria estraneità ai fatti allo stesso addebitati, invocando la responsabilità dell’allora Presidente dell’US Monteleone – peraltro inattiva – sebbene non lamenti l’esistenza di casi di omonimia, comunque esclusa dalla documentazione in atti. La tesi propugnata, con la quale il Sig. Volpe, sibillinamente, ritiene che la sanzione inflitta sia legata, quoad effectum, alla persistenza della carica dallo stesso rivestita all’epoca nella quale sono maturati i fatti illeciti, è priva di pregio in quanto la stessa postula, esclusivamente, il tesseramento, rimanendo indifferente alle vicende estintive e o modificative della carica rivestita. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa di reclamo non versata pari ad € 65,00 (sessantacinque/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it