F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 13 Ottobre 2011 (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LOMBARDI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) FRANCESCO RISPOLI (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ▪ (nota N°. 898/906pf10-11/AM/ma del 9.8.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 13 Ottobre 2011
(89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LOMBARDI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) FRANCESCO RISPOLI (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ▪ (nota N°. 898/906pf10-11/AM/ma del 9.8.2011).
la Commissione disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati e l’applicazione al Sig. Lombardi Antonio della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), al Sig. Rispoli Francesco quella di mesi 1 (uno) di inibizione oltre a quella di € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda ed alla Salernitana Calcio 1919 Spa quella dell’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), osserva quanto segue. L’ipotesi accusatoria scaturisce dall’esposto inoltrato dall’Avv. Lucia Bianco, legale del calciatore Sig. Bastrini Alessandro, inoltrato alla Procura federale, alla Lega Professionisti ed alla Covisoc con il quale viene comunicato che la Società deferita ha convocato il giocatore presso la propria sede per provvedere alla liquidazione delle spettanze dell’atleta, ma durante la riunione, avvenuta alla presenza del predetto legale, il Sig. Lombardi, Presidente Onorario del sodalizio, assicurava che il relativo bonifico sarebbe stato effettuato l’indomani, invitando il Sig. Bastrini a recarsi intanto presso il notaio incaricato dalla Società per sottoscrivere la quietanza liberatoria. In effetti il calciatore, assistito dal suo difensore, provvedeva ad effettuare il suddetto adempimento insieme al Sig. Rispoli, amministratore unico della Salernitana. Il pagamento, contrariamente a quanto promesso, veniva effettuato con un paio di settimane circa di ritardo ed inoltre in misura ridotta, cioè pari alla metà del dovuto, tanto che il competente Collegio Arbitrale della FIGC, in precedenza adito, condannava la Società al pagamento del residuo, maggiorato degli interessi legali. La Procura federale avviava le proprie indagini provvedendo tra l’altro all’audizione dei due dirigenti, i quali dichiaravano che al momento della sottoscrizione della liberatoria il Bastrini era già stato soddisfatto in relazione alle sue spettanze e che pertanto non aveva più nulla da percepire. Nel contempo asserivano di non sapersi spiegare per quale ragione in epoca successiva era stato effettuato il bonifico menzionato nell’esposto, ed il Rispoli affermava altresì di essere all’oscuro della procedura arbitrale e dell’esito della stessa. Le dichiarazioni rese dai due deferiti si appalesano inattendibili e manifestamente incongruenti, non potendosi ritenere ragionevole che un soggetto che sa di aver già integralmente soddisfatto la propria controparte provveda ad effettuare ulteriori pagamenti che ovviamente ritiene non dovuti. Ben può affermarsi quindi che i due tesserati abbiano indotto il calciatore a dichiarare il falso nel sottoscrivere la liberatoria, anzi il Rispoli, partecipando all’adempimento effettuato innanzi al notaio, ha concorso in prima persona a rilasciare la dichiarazione mendace. Gli stessi hanno altresì effettuato in ritardo il (parziale) pagamento in spregio della vigente normativa regolamentare. La Commissione ritiene pertanto che sia stata raggiunta la prova dell’illecito contestato, nei limiti dell’incolpazione, che ovviamente vincola la decisione del collegio giudicante. Con la loro condotta i deferiti sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente gli stessi sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo; dell’illecito deve essere chiamata a rispondere per responsabilità diretta la Società e ciò alla luce delle qualifiche rispettivamente rivestite dai suoi due tesserati. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Lombardi Antonio la sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione, al Sig. Rispoli Francesco quella di mesi 1 (uno) di inibizione ed alla Salernitana Calcio 1919 Spa quella dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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