F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 13 Ottobre 2011 (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società AC Rodengo Saiano Srl), Società AC RODENGO SAIANO Srl ▪ (nota N°. 083/1656 pf09-10/GR/mg del 4.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 13 Ottobre 2011 (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società AC Rodengo Saiano Srl), Società AC RODENGO SAIANO Srl ▪ (nota N°. 083/1656 pf09-10/GR/mg del 4.7.2011). Il Deferimento Con atto del 4 luglio 2011 la Procura federale ha deferito alla scrivente Commissione: ▪ il Sig. Alessandro Ferrari, presidente della AC Rodengo Saiano Srl; ▪ la AC Rodengo Saiano Srl; per rispondere: − il Sig. Alessandro Ferrari delle violazioni di cui agli artt. 53, comma 1 e comma 2, NOIF e dell’art. 1, comma 1, CGS per avere rinunciato, senza fornire alcuna giustificazione, a partecipare alla fase finale della Coppa Allievi e Giovanissimi Professionisti nella stagione 2009/2010; − la AC Rodengo Saiano Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini esperite a seguito della segnalazione della Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico del 25.5.2010 n. 20.7602 accertava che la predetta AC Rodengo Saiano Srl si era ritirata dalla predetta competizione senza alcuna giustificazione. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione del 13 ottobre 2011 è presente il rappresentante della Procura federale Avv. Liberati, il quale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti, chiedendo l’irrogazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Alessandro Ferrari e dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società AC Rodengo Saiano Srl; nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta incontestato che il Sig. Alessandro Ferrari, nella qualità di Presidente della AC Rodengo Saiano Srl, vincitrice delle categorie regionali Allievi e Giovanissimi Professionisti, ha ritirato la Società dalle fasi finali della Coppa Allievi e Giovanissimi Professionisti della stagione 2009/2010 (nota della Società 20.5.2010, all. 2 al deferimento). Emerge, altresì, che la AC Rodengo Saiano Srl non ha fornito alcuna giustificazione della mancata partecipazione in esame, essendosi la Società limitata a motivare la propria rinuncia per imprecisati e, pertanto, irrilevanti “vari motivi” (all. 2 citato). Ne discende, quindi, che il Sig. Alessandro Ferrari, avendo agito nella qualità di Presidente della AC Rodengo Saiano Srl, è responsabile della ingiustificata partecipazione oggetto del deferimento e, conseguentemente, che la AC Rodengo Saiano Srl è responsabile in via diretta per il fatto ascritto al proprio Presidente. Il dispositivo Pertanto la Commissione disciplinare nazionale, accertate le violazioni contestate dalla Procura federale, condanna il Sig. Alessandro Ferrari alla sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e, per responsabilità in via diretta, la AC Rodengo Saiano Srl alla sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it