F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 18 Ottobre 2011 (53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO PIERI (all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della Società ASD Pesaro Five), DAVIDE BARGNESI (allenatore della Società ASD Pesaro Five), Società ASD PESARO FIVE attualmente ASD PESAROFANO CALCIO A 5 ▪ (nota N°. 510/798 pf10- 11/AM/ma del 20.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 18 Ottobre 2011 (53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO PIERI (all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della Società ASD Pesaro Five), DAVIDE BARGNESI (allenatore della Società ASD Pesaro Five), Società ASD PESARO FIVE attualmente ASD PESAROFANO CALCIO A 5 ▪ (nota N°. 510/798 pf10- 11/AM/ma del 20.7.2011). Con provvedimento del 20 luglio 2011, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione i Signori Alberto Pieri e Davide Bargnesi, rispettivamente dirigente accompagnatore ed allenatore della Società Five Pesaro per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per aver formulato dichiarazioni non veridiche e compiacenti in sede di ricorso avverso di squalifica inflitta a un giocatore della Società Five Pesaro; nonché il deferimento della ASD Pesaro Five, attualmente ASD Pesarofano Calcio A 5, per violazione dell’art. 4, comma 2, del CGS per responsabilità oggettiva ascrivibile ai propri tesserati. All’inizio della riunione odierna i Signori Alberto Pieri, Davide Bargnesi e la Società ASD Pesarofano Calcio a 5 hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente Ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Alberto Pieri, Davide Bargnesi e la Società ASD Pesarofano Calcio a 5, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alberto Pieri, sanzione dell’inibizione di giorni 120 (centoventi), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 80 (ottanta); pena base per il Sig. Davide Bargnesi, sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque); pena base per la Società ASD Pesarofano Calcio a 5, sanzione dell’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con Ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per giorni 80 (ottanta) al Signor Alberto Pieri; ▪ inibizione per giorni 25 (venticinque) al Signor Davide Bargnesi; ▪ ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) alla Società ASD Pesarofano Calcio a 5 Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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