F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 18 Ottobre 2011 (91) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MANNIELLO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Juve Stabia Spa), PIERO BRAGLIA (allenatore della Società SS Juve Stabia Spa) Società SS JUVE STABIA Spa ▪ (nota N°. 916/312 pf10-11/AM/ma del 10.8.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 18 Ottobre 2011
(91) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MANNIELLO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Juve Stabia Spa), PIERO BRAGLIA (allenatore della Società SS Juve Stabia Spa) Società SS JUVE STABIA Spa ▪ (nota N°. 916/312 pf10-11/AM/ma del 10.8.2011).
Con provvedimento del 10 agosto 2011, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Piero Braglia, allenatore della SS Juve Stabia Spa, e il Signor Francesco Manniello, qualificato dalla Procura federale come Presidente della SS Juve Stabia, ma risultante dal modulo di censimento F.I.G.C. 2010-11, come semplice dirigente della suddetta Società, per rispondere entrambi della violazione dell’articolo 1, comma 1, e 5, comma 1, CGS: il primo per aver formulato dichiarazioni e giudizi lesivi della reputazione di persone e tesi a screditare la classe arbitrale idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio delle Istituzioni Federali; il secondo per aver formulato dichiarazioni e giudizi lesivi della reputazione di persone e tesi a screditare la classe arbitrale idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio delle Istituzioni federali nonché per aver adombrato dubbi sulla regolarità del campionato in corso; nonché il deferimento della SS Juve Stabia, per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 2, CGS, per responsabilità diretta e oggettiva ascrivibile ai propri tesserati. All’inizio della riunione odierna i Signori Francesco Manniello e Piero Braglia e la Società SS Juve Stabia, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente Ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Francesco Manniello, Piero Braglia e la Società SS Juve Stabia Spa, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Francesco Manniello, sanzioni della inibizione di giorni 30 (trenta) oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti) oltre all’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00); pena base per il Sig. Piero Braglia, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (tremila/00); pena base per la Società SS Juve Stabia Spa, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con Ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di giorni 20 (venti) oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) al Signor Francesco Manniello;
▪ ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) al Signor Piero Braglia;
▪ ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) alla Società SS Juve Stabia Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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