F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (566) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA BARCELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Bergamo Calcetto ASD) E DELLA SOCIETA’ BERGAMO CALCETTO ASD (nota n. 9061/741pf10-11/LG/AM/pp del 25.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (566) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA BARCELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Bergamo Calcetto ASD) E DELLA SOCIETA’ BERGAMO CALCETTO ASD (nota n. 9061/741pf10-11/LG/AM/pp del 25.5.2011). Con provvedimento del 26 maggio 2011 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Luca Barcella, Presidente e legale rappresentante della società Bergamo Calcetto, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione al punto A7 (Campionato nazionale di serie A2) del Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, per l’inosservanza del termine stabilito per il deposito della fideiussione bancaria (termine previsto: 12 luglio 2011, ore 18,00; punto A7 del citato C.U.); b) la società Bergamo Calcetto, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. Nella riunione del 29 settembre 2011, rilevato che la notifica dell’avviso di convocazione risultava pervenuto in data 26 settembre 2011, pertanto senza il dovuto rispetto dei termini di cui all’art. 41, comma III, del CGS, la Commissione disponeva il rinvio a nuova data, fissata poi per la riunione odierna. I soggetti deferiti hanno comunque omesso di fare pervenire nei termini memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al sig. Luca Barcella, Presidente e legale rappresentante della società Bergamo Calcetto, l’inibizione per mesi uno; b) alla società Bergamo Calcetto, l’ammenda di € 500,00. Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, valutato anche il comportamento processuale dei deferiti i quali, non facendo pervenire memorie difensive, hanno di fatto rinunciato a dimostrare un diverso svolgimento dei fatti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che pertanto andrà accolto. I deferiti, nel termine consentito dal Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, vale a dire entro le ore 18,00 del giorno 12 luglio 2010, non hanno depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque la fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza al 31.07.2011, di importo pari ad euro 8.000,00. In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: a) al sig. Luca Barcella l’inibizione per mesi 1 (uno); b) alla società Bergamo Calcetto ASD, ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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