F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (543) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO VILLA (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD PCG Bresso C/5), ALESSANDRO DELGROSSO (Segretario del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD PCG Bresso C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD PCG BRESSO C/5 (nota n. 8865/730pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (543) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO VILLA (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD PCG Bresso C/5), ALESSANDRO DELGROSSO (Segretario del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD PCG Bresso C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD PCG BRESSO C/5 (nota n. 8865/730pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 19 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito i Signori Marco Villa e Alessandro Delgrosso, nelle loro rispettive qualità di Presidente Segretario del Consiglio Direttivo nonché tutti Legali Rappresentati della ASD PCG Bresso C/5 per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione alla lettera B) punto 1 del Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della comunicazione del competente Comitato, attestante la inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di società, della F.I.G.C., della LND e delle Leghe; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, ai Signori Marco Villa e Alessandro Delgrosso della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; PQM Infligge ai Signori Marco Villa e Alessandro Delgrosso l’inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società ASD PCG Bresso C/5 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00)
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