F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (534) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE VITALE (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Venezia Calcio a 5), MARIANO BIDOIA (Segretario del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Venezia Calcio a 5), FRANCESCO MENEGHEL (Consigliere e Legale rappresentante della Soc. ASD Venezia Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD VENEZIA CALCIO A 5 (nota n. 8857/724pf10-11 del 19.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (534) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE VITALE (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Venezia Calcio a 5), MARIANO BIDOIA (Segretario del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Venezia Calcio a 5), FRANCESCO MENEGHEL (Consigliere e Legale rappresentante della Soc. ASD Venezia Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD VENEZIA CALCIO A 5 (nota n. 8857/724pf10-11 del 19.5.2011). La Procura Federale, con atto del 19 maggio 2011, ha deferito a questa Commissione i sigg.ri Michele Vitale, Mariano Bidoia, Francesco Meneghel, quali legali rappresentanti per le rispettive cariche ricoperte (presidente, segretario e consigliere della società ASD Venezia Calcio a 5), nonché la società ASD Venezia Calcio a 5, per violazione quanto alle persone delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 798/18 giugno 2010 della Divisione Calcio a 5 Lega Nazionale Dilettanti per non aver depositato nel termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2010 copia del verbale dell’assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali della stagione sportiva 2010/2011, rientrando siffatto incombente negli atti dovuti per la iscrizione al campionato di competenza Nazionale Serie A/2 e, quanto alla società, per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS in conseguenza dell’addebito ascritto ai propri rappresentanti. L’Organo requirente ha richiamato l’art. 10 comma 3 bis CGS, il cui comma sesto prevede per le violazioni delle disposizioni federali in materia di (tesseramenti e di) controlli societari l’inibizione o la squalifica per i tesserati; le disposizioni contenute nel CU n. 798/2010 prevedono, nella ipotesi dell’inosservanza del termine perentorio delle ore 18.00 del 12 luglio utile per l’esecuzione degli adempimenti, qualificata illecito disciplinare, l’ammenda a carico della società di € 800,00 (Euro ottocento//zerozero) per ciascun inadempimento. Il deferimento di che trattasi è scaturito in seguito alla comunicazione 21/22 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., la quale aveva segnalato alla Procura Federale che la società deferita non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2010 ore 18.00 la copia del verbale d’assemblea, richiesta al punto A) 10 del Comunicato Ufficiale suddetto. Contesta la fondatezza del deferimento la società Venezia Calcio a 5, la quale sostiene di aver inviato alla Divisione Calcio a 5 nei termini previsti tutto il materiale richiesto, che successivamente, su richiesta della Divisione Calcio a 5, aveva integrato con la copia del verbale dell’organigramma societario per la stagione sportiva 2010/2011, datato 5 luglio 2010. Precisa la resistente che tale verbale era stato inavvertitamente tralasciato dalla propria segreteria che aveva curato l’invio, la cui mancata trasmissione, immediatamente effettuata a semplice successiva richiesta della Divisione, non poteva giustificare simile deferimento. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale che ha chiesto l’accoglimento del deferimento con le sanzioni della inibizione di mesi 1 (uno) a carico di ciascun dirigente e dell’ammenda di € 800,00 (ottocento/00) a carico della società. La Commissione osserva quanto segue. Il Deferimento è fondato. Per stessa ammissione della società deferita, entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2010 non tutta la documentazione necessaria per la iscrizione al campionato di competenza era stata inviata alla Divisione Calcio a 5, così come disciplinato dalla normativa contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 798/18 giugno 2010, essendo rimasto fuori dall’inoltro l’organigramma societario previsto al punto A) n. 10 degli adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a 5, che, per quanto successivamente inviato su richiesta della Segreteria della Divisione, concretizza in ogni caso l’inosservanza del termine del 12 luglio e costituisce l’illecito disciplinare. Devono pertanto comminarsi le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che, quanto alle inibizioni appaiono eque e quanto all’ammenda costituiscono il minimo edittale. P.Q.M. infligge ai sigg.ri Michele Vitale, Mariano Bidoia e Francesco Meneghel l’inibizione di mesi 1 (uno) ciascuno; alla società ASD Venezia Calcio a 5 l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).
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