F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (515) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO ALESSANDRO BARBI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Kaos Futsal), DAVIDE CALZOLARI (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Kaos Futsal) E DELLA SOCIETA’ ASD KAOS FUTSAL (nota n. 8746/717pf10-11/LG/AM/pp del 17.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (515) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO ALESSANDRO BARBI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Kaos Futsal), DAVIDE CALZOLARI (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Kaos Futsal) E DELLA SOCIETA’ ASD KAOS FUTSAL (nota n. 8746/717pf10-11/LG/AM/pp del 17.5.2011). Occorre premettere che il Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a 5 Lega Nazionale Dilettanti aveva pubblicato gli adempimenti a carico delle società per l’ammissione ai campionati nazionali, da effettuarsi entro le ore 18.00 del 12 luglio 2010 e che la CO.VI.SO.D. con lettera 21/22 dicembre 2010 aveva segnalato alla Procura Federale che la società ASD Kaos Futsal partecipante al Campionato Nazionale Serie A Calcio a 5 non aveva depositato nei termini la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza al 31 luglio 2011 di importo pari ad € 30.000,00 prevista alla lettera A) punto 7 del suddetto Comunicato Ufficiale. La Procura Federale, pertanto, con atto del 17 maggio 2011, richiamato l’art. 10 comma 3 bis CGS, il cui comma sesto prevede per le violazioni delle disposizioni federali in materia di (tesseramenti e di) controlli societari l’inibizione o la squalifica per i tesserati ed evidenziato che le disposizioni contenute nel CU n. 798/2010 prevedono, nella ipotesi dell’inosservanza del termine perentorio delle ore 18.00 del 12 luglio utile per l’esecuzione degli adempimenti, qualificata illecito disciplinare, l’ammenda a carico della società di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) per ciascun inadempimento, ha deferito a questa Commissione i sigg.ri Angelo Alessandro Barbi e Davide Calzolari, quali presidente e vice presidente, entrambi legali rappresentanti della società ASD Kaos Futsal Calcio a 5, nonché la società ASD Kaos Calcio a 5 per rispondere i primi della violazione della normativa sopra richiamata, la seconda della responsabilità soggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per gli addebiti contestati ai propri legali rappresentanti. Resistono al deferimento le parti suddette, le quali, a mezzo di memorie e di produzione documentale, deducono l’insussistenza delle violazioni loro ascritte, per aver trasmesso nei termini alla Divisione Calcio a 5 tutta la documentazione richiesta, ivi compresa la fidejussione, tanto da aver ricevuto dalla stessa CO.VI.SO.D. in data 20 luglio 2010 la comunicazione che l’istruttoria sulla domanda di iscrizione al campionato nazionale Serie A Calcio a 5 aveva dato esito positivo. Alla riunione odierna sono comparsi: la Procura Federale, che ha chiesto l’accoglimento del deferimento e le sanzioni di mesi 1 (uno) di inibizione per ciascuna delle persone fisiche e l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) per la società; i deferiti che, a mezzo del loro difensore di fiducia, hanno insistito per il rigetto del deferimento con conseguente proscioglimento. La Commissione osserva quanto segue. Nel mentre il deferimento della Procura Federale risulta supportato dalla sola denuncia della CO.VI.SO.D., di cui si è fatto cenno, la difesa dei resistenti ha dedotto e comprovato il tempestivo inoltro della documentazione prevista dal Comunicato Ufficiale sopra richiamato, come può evincersi dalla domanda di iscrizione al campionato di competenza della società deferita, datata 7 luglio 2010, vistata con timbro a secco di ricezione della Divisione Calcio a 5, protocollo n. 142, nella quale risultano crocettati tutti i documenti previsti dalla norma, tra cui la fidejussione bancaria, che la Procura Federale, in questa sede, non ha contestato. Dal suddetto riscontro probatorio non può che discendere l’infondatezza del deferimento ed il proscioglimento dei deferiti. P.Q.M. respinge il deferimento e proscioglie i deferiti dagli addebiti.
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