F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (514) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PAOLO LONGOBARDI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Leonida Gragnano Futsal), ANTONIO DE ANGELIS (Cassiere del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Leonida Gragnano Futsal), ANTONIO PEPE (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Leonida Gragnano Futsal) E DELLA SOCIETA’ ASD LEONIDA GRAGNANO FUTSAL (nota n. 8758/721pf10-11/LG/AM/pp del 17.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011
(514) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PAOLO LONGOBARDI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Leonida Gragnano Futsal), ANTONIO DE ANGELIS (Cassiere del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Leonida Gragnano Futsal), ANTONIO PEPE (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Leonida Gragnano Futsal) E DELLA SOCIETA’ ASD LEONIDA GRAGNANO FUTSAL (nota n. 8758/721pf10-11/LG/AM/pp del 17.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 11 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Francesco Paolo Longobardi, Antonio De Angelis e Antonio Pepe, nella loro rispettiva qualità di Presidente, Cassiere e Vice Presidente Società ASD Leonida Gragnano Futsal nonché tutti legali rappresentanti della stessa, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione alla lettera A), punto A) nn 3, 4, 5 e 6 del CU n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 800,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, della documentazione attestante il pagamento dell’assicurazione dei tesserati e, infine, della documentazione attestante il pagamento dell’acconto spese per attività nazionale e organizzazione;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, ai sigg. Francesco Paolo Longobardi, Antonio De Angelis e Antonio Pepe, della sanzione dell’inibizione per mesi due ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 3.200,00;
rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà dei fatti;
ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile
la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Infligge ai sigg. Francesco Paolo Longobardi, Antonio De Angelis e Antonio Pepe l’inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società ASD Leonida Gragnano Futsal l’ammenda di € 3.200,00 (tremiladuecento/00).
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