COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 DEL 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR PELLEGRINI ENIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1 E 38, COMMI 1 E 4, N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO AL SIG. TROVARELLO OMAR DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE PER LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, IN ASSENZA DEL NECESSARIO TITOLO ABILITATIVO DEL SETTORE TECNICO RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, NONCHÉ’ PER AVERE CONSENTITO AI TECNICI ABILITATI SIGG.RI FANELLI VITO E DI CARLO DINO, NELLA STAGIONE 2010 – 2011, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ, INSERENDO I LORO NOMINATIVI NELLE DISTINTE DI GARA UFFICIALI E PER AVERE, INFINE, CONSENTITO AI TECNICI ABILITATI SIGG.RI VIGGIANO ANGELO E SOLFANELLI PAOLO, NELLA STAGIONE 2010 – 2011, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE, RISPETTIVAMENTE PER CINQUE E TRE GARE, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PERFEZIONAMENTO AVVENUTO L’8.10.2010 PER IL VIGGIANO ANGELO (DIMESSOSI IN DATA 18.11.2010) E PER IL SOLFANELLI PAOLO IL 5.01.2011; – DEL SIGNOR TROVARELLO OMAR, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1, 61, COMMA 1 E 66, COMMA 4, N.O.I.F. PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011, DI FATTO, SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, SENZA I NECESSARI TITOLI ABILITATIVI E, COMUNQUE, PER AVERE SOTTOSCRITTO COMPLESSIVAMENTE SETTE DISTINTE UFFICIALI DI GARA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO, NELLE QUALI DICHIARAVA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE I SIGG.RI FANELLI VITO, VIGGIANO ANGELO E DI CARLO DINO, INDICATI QUALI TECNICI DELLA SQUADRA, ERANO REGOLARMENTE TESSERATI PER TALE FUNZIONE, MALGRADO GLI STESSI NON FOSSERO, AL MOMENTO, IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO; – DEL SIGNOR COLAIOCCO GIOVANNI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMA 1 E 66, COMMA 4, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, SOTTOSCRIVENDO SEI DISTINTE UFFICIALI DI GARA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO, NELLE QUALI DICHIARAVA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE I SIGG.RI VIGGIANO ANGELO, DI CARLO DINO E SOLFANELLI PAOLO, INDICATI QUALI TECNICI DELLA SQUADRA, ERANO REGOLARMENTE TESSERATI PER TALE FUNZIONE, MALGRADO GLI STESSI NON FOSSERO, AL MOMENTO, IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO; – DEL SIGNOR CAPODIFERRO GIUSTINO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMA 1 E 66, COMMA 4, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, SOTTOSCRIVENDO UNA DISTINTA UFFICIALE DI GARA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO, NELLE QUALI DICHIARAVA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE IL SIG. SOLFANELLI PAOLO, INDICATO QUALE TECNICO DELLA SQUADRA, ERA REGOLARMENTE TESSERATO PER TALE FUNZIONE, MALGRADO LO STESSO NON FOSSE, AL MOMENTO, IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO (OGGI SPORTING TULLUM) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AI PROPRI DIRIGENTI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 DEL 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIGNOR PELLEGRINI ENIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1 E 38, COMMI 1 E 4, N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO AL SIG. TROVARELLO OMAR DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE PER LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, IN ASSENZA DEL NECESSARIO TITOLO ABILITATIVO DEL SETTORE TECNICO RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, NONCHÉ’ PER AVERE CONSENTITO AI TECNICI ABILITATI SIGG.RI FANELLI VITO E DI CARLO DINO, NELLA STAGIONE 2010 – 2011, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ, INSERENDO I LORO NOMINATIVI NELLE DISTINTE DI GARA UFFICIALI E PER AVERE, INFINE, CONSENTITO AI TECNICI ABILITATI SIGG.RI VIGGIANO ANGELO E SOLFANELLI PAOLO, NELLA STAGIONE 2010 – 2011, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE, RISPETTIVAMENTE PER CINQUE E TRE GARE, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PERFEZIONAMENTO AVVENUTO L’8.10.2010 PER IL VIGGIANO ANGELO (DIMESSOSI IN DATA 18.11.2010) E PER IL SOLFANELLI PAOLO IL 5.01.2011; - DEL SIGNOR TROVARELLO OMAR, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1, 61, COMMA 1 E 66, COMMA 4, N.O.I.F. PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011, DI FATTO, SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, SENZA I NECESSARI TITOLI ABILITATIVI E, COMUNQUE, PER AVERE SOTTOSCRITTO COMPLESSIVAMENTE SETTE DISTINTE UFFICIALI DI GARA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO, NELLE QUALI DICHIARAVA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE I SIGG.RI FANELLI VITO, VIGGIANO ANGELO E DI CARLO DINO, INDICATI QUALI TECNICI DELLA SQUADRA, ERANO REGOLARMENTE TESSERATI PER TALE FUNZIONE, MALGRADO GLI STESSI NON FOSSERO, AL MOMENTO, IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO; - DEL SIGNOR COLAIOCCO GIOVANNI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMA 1 E 66, COMMA 4, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, SOTTOSCRIVENDO SEI DISTINTE UFFICIALI DI GARA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO, NELLE QUALI DICHIARAVA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE I SIGG.RI VIGGIANO ANGELO, DI CARLO DINO E SOLFANELLI PAOLO, INDICATI QUALI TECNICI DELLA SQUADRA, ERANO REGOLARMENTE TESSERATI PER TALE FUNZIONE, MALGRADO GLI STESSI NON FOSSERO, AL MOMENTO, IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO; - DEL SIGNOR CAPODIFERRO GIUSTINO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMA 1 E 66, COMMA 4, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, SOTTOSCRIVENDO UNA DISTINTA UFFICIALE DI GARA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO, NELLE QUALI DICHIARAVA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE IL SIG. SOLFANELLI PAOLO, INDICATO QUALE TECNICO DELLA SQUADRA, ERA REGOLARMENTE TESSERATO PER TALE FUNZIONE, MALGRADO LO STESSO NON FOSSE, AL MOMENTO, IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO (OGGI SPORTING TULLUM) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AI PROPRI DIRIGENTI. Con nota del 7.7.11, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C., ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con racc. A.R. del 5.9.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 10.10.2011, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza è comparso per la Procura Federale l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché i Sigg.ri Pellegrini Enio; Trovarello Omar e Capodiferro Giustino. I soggetti deferiti presenti chiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni su richiesta della parte, sanzioni che venivano concordate nella misura di: mesi quattro di inibizione per il Sig. Pellegrini Enio; mesi cinque di inibizione per il Sig. Trovarello Omar; giorni venti di inibizione per il Sig. Capodiferro Giustino; per la Società A.S.D. Sporting Scalo € 1.500,00 di ammenda. Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento in relazione alla posizione del Sig. Colaiocco Giovanni non comparso e, dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi due. Osserva la Commissione che le sanzioni concordate risultano essere congrue e che le contestazioni mosse al Colaiocco trovano riscontro negli atti ufficiali acquisiti agli atti, nonché nel comportamento del medesimo, rimasto contumace nel presente procedimento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara, a richiesta delle parti, la responsabilità dei Sigg.ri Pellegrini Enio, Trovarello Omar e Capodiferro Giustino e della Società A.S.D. Sporting Scalo (oggi A.S.D. Sporting Tullum) applicando agli stessi le seguenti rispettive sanzioni: mesi quattro di inibizione; mesi cinque di inibizione; giorni venti di inibizione e € 1.500,00 di ammenda alla Società. Ritenuta altresì la responsabilità del Sig. Colaiocco Giovanni, applica al medesimo la sanzione dell’inibizione per mesi due. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it