COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 DEL 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR PELLEGRINI ENIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1 E 38, COMMI 1 E 4, N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO AL SIG. TROVARELLO OMAR DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE PER LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, IN ASSENZA DEL NECESSARIO TITOLO ABILITATIVO DEL SETTORE TECNICO RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, NONCHÉ’ PER AVERE CONSENTITO AI TECNICI ABILITATI SIGG.RI FANELLI VITO E DI CARLO DINO, NELLA STAGIONE 2010 – 2011, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ, INSERENDO I LORO NOMINATIVI NELLE DISTINTE DI GARA UFFICIALI E PER AVERE, INFINE, CONSENTITO AI TECNICI ABILITATI SIGG.RI VIGGIANO ANGELO E SOLFANELLI PAOLO, NELLA STAGIONE 2010 – 2011, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE, RISPETTIVAMENTE PER CINQUE E TRE GARE, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PERFEZIONAMENTO AVVENUTO L’8.10.2010 PER IL VIGGIANO ANGELO (DIMESSOSI IN DATA 18.11.2010) E PER IL SOLFANELLI PAOLO IL 5.01.2011; – DEL SIGNOR TROVARELLO OMAR, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1, 61, COMMA 1 E 66, COMMA 4, N.O.I.F. PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011, DI FATTO, SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, SENZA I NECESSARI TITOLI ABILITATIVI E, COMUNQUE, PER AVERE SOTTOSCRITTO COMPLESSIVAMENTE SETTE DISTINTE UFFICIALI DI GARA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO, NELLE QUALI DICHIARAVA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE I SIGG.RI FANELLI VITO, VIGGIANO ANGELO E DI CARLO DINO, INDICATI QUALI TECNICI DELLA SQUADRA, ERANO REGOLARMENTE TESSERATI PER TALE FUNZIONE, MALGRADO GLI STESSI NON FOSSERO, AL MOMENTO, IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO; – DEL SIGNOR COLAIOCCO GIOVANNI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMA 1 E 66, COMMA 4, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, SOTTOSCRIVENDO SEI DISTINTE UFFICIALI DI GARA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO, NELLE QUALI DICHIARAVA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE I SIGG.RI VIGGIANO ANGELO, DI CARLO DINO E SOLFANELLI PAOLO, INDICATI QUALI TECNICI DELLA SQUADRA, ERANO REGOLARMENTE TESSERATI PER TALE FUNZIONE, MALGRADO GLI STESSI NON FOSSERO, AL MOMENTO, IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO; – DEL SIGNOR CAPODIFERRO GIUSTINO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMA 1 E 66, COMMA 4, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, SOTTOSCRIVENDO UNA DISTINTA UFFICIALE DI GARA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO, NELLE QUALI DICHIARAVA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE IL SIG. SOLFANELLI PAOLO, INDICATO QUALE TECNICO DELLA SQUADRA, ERA REGOLARMENTE TESSERATO PER TALE FUNZIONE, MALGRADO LO STESSO NON FOSSE, AL MOMENTO, IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCALO (OGGI SPORTING TULLUM) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AI PROPRI DIRIGENTI.
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