COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BALVANO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE AMBROSIO ALFIERI PUBBLICATA CON IL C.U. N.13 DEL 21.09.2011.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/10/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BALVANO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE AMBROSIO ALFIERI PUBBLICATA CON IL C.U. N.13 DEL 21.09.2011.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società BALVANO avverso la squalifica fino al 15.11.2011 inflitta dal G.S. al calciatore AMBROSIO ALFIERI e riportata sul CU n.13 del 21.09.2011;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Premesso che in materia di disciplina sportiva, l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Accertato che le motivazioni addotte dalla reclamante non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara dai quali emerge, di converso, come il calciatore suindicato abbia posto in essere una condotta violenta nei confronti del D.G. Si precisa, inoltre, come la Società reclamante, relativamente al caso de quo non abbia fatto esplicita richiesta di audizione;
P.Q.M.
• rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n. 13 del 21.09.2011;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo se versata.
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