COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 186. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIATORE RICOTTA PASQUALE – GARA ATL. JUVENTUDE STABIA I SAN VINCENZO UNITIS DEL 17.04.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
186. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIATORE RICOTTA PASQUALE – GARA ATL. JUVENTUDE STABIA I SAN VINCENZO UNITIS DEL 17.04.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, presentato in via diretta dal calciatore in epigrafe, avverso la squalifica a proprio carico, pubblicata sul C.U. n. 112 del 21.04.2011 del C.R. Campania, alla pagina 2530, in via preliminare ne rileva la duplice inammissibilità, da un lato in ragione dell’omissione della tassa reclamo, in misura ridotta come disposto per i reclami prodotti in via diretta da un tesserato, non trattandosi di reclamo presentato dalla società di appartenenza, il che, viceversa, avrebbe determinato la possibilità dell’addebito sul conto della società medesima; dall’altro lato, essendo esso stato proposto in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, di Calcio a Undici e di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provincial e Distrettuali, Allievi e Giovanissimi, per la stagione sportiva 2010/2011, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n 119/A della F.l.G.C. del 17.01.2011, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 90 del 17.02.2011 del C.R. Campania. Invero, le richiamate modalità dei termini abbreviati prescrivevano, per l’anno sportivo 2010/2011, che gli eventuali reclami, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, dovessero pervenire, a mezzo telefax, od altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, dei provvedimenti del G.S.T., con contestuale invio – sempre nel predetto termine, nell’ipotesi che il relativo reclamo fosse finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, con, in allegato, l'attestazione dell'invio, anche all’eventuale controparte medesima, dei motivi di reclamo. Il reclamo in esame, viceversa, pur relativo ad una gara delle ultime quattro giornate, é stato formalizzato, a mezzo deposito presso la Segreteria del C.R. Campania, in data 2.05.2011, ovvero ben oltre il termine temporale innanzi indicato. La consequenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata, dal
reclamante, sig. Ricotta Pasquale.
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