F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29 del 24.10.2011 (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DOMINICIS (all’epoca dei fatti, Amministratore unico della Società Ternana Calcio Spa), SIMONE MONTEMARI (all’epoca dei fatti, Procuratore speciale della Società Ternana Calcio Spa), Società TERNANA CALCIO Spa ▪ (nota n. 921/747 pf10- 11/AM/ma dell’11.8.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29 del 24.10.2011
(90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DOMINICIS (all’epoca dei fatti, Amministratore unico della Società Ternana Calcio Spa), SIMONE MONTEMARI (all’epoca dei fatti, Procuratore speciale della Società Ternana Calcio Spa), Società TERNANA CALCIO Spa ▪ (nota n. 921/747 pf10- 11/AM/ma dell’11.8.2011).
Il deferimento Con atto del 11.8.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale,
• i Signori Dominicis Stefano, Amministratore Unico all’epoca dei fatti della Ternana Calcio Spa, e Montemari Simone, Procuratore Speciale all’epoca dei fatti della Ternana Calcio Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, anche in relazione all’art. 46 comma 1 delle NOIF per non aver eseguito il versamento dovuto dalla Ternana Calcio Spa dei contributi relativi al fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera per i giocatori ed allenatori di calcio, ma anche per aver omesso l’iscrizione all’ENPALS ed all’INPS, in relazione alla posizione dell’allenatore Marcattilio Marcattilii, essendo stato il relativo contratto trattato erroneamente come non “sportivo”;
• la Ternana Calcio Spa, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 per le violazioni ascritte ai suoi tesserati anche in relazione all’art. 85 n. VII (ritenute e contributi) NOIF. La Ternana Calcio Spa a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale FIGC – faceva pervenire, in data 4/10/2011, alla Commissione disciplinare nazionale una memoria difensiva, nella quale si evidenzia che: - vi sarebbe divergenza sulle dichiarazioni rilasciate dalle parti; - la Ternana Calcio ha ottemperato correttamente sia all’iscrizione sia al versamento dei dovuti contributi previdenziali così come dimostrato dalla certificazione Enpals (allegato n. 3) con la quale viene testualmente certificato dall’Ente: “la Società Ternana Calcio Spa, matr. 150410, ha denunciato e versato contributi in favore del Sig. Marcattilio Marcattilii,
per il periodo 1/7/2007-30/6/2009”. - nella stagione sportiva 2007/2008 il Sig. Marcattilio Marcattilii ha percepito dalla Ternana Calcio un compenso annuale lordo pari ad € 60.000,00 regolarmente versato alla stregua del trattamento di fine rapporto; - il Sig. Marcattilio Marcattilii ha rilasciato liberatoria dei pagamenti e la firma del sottoscrittore è stata autenticata da notaio; - la contestazione relativa al TFR/Fondo di accantonamento delle Indennità di fine carriera è pervenuta in data 6/5/2010, oltre il termine di cui all’art. 2113 c.c.; - la Ternana Calcio Spa ha rispettato la normativa federale in vigore nelle stagioni sportive contestate. Il Sig. Marcattilio Marcattilii fu assunto quale “allenatore di base” figura tecnica non ricompresa nell’accordo collettivo allenatori-professionisti e Società sportive. Per la categoria degli allenatori di base non è previsto l’obbligo da parte della Società di pagare il fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera; - il piano dei conti della FIGC prevede per la figura dell’allenatore di base il solo accantonamento del TFR, così come effettuato dalla Ternana Calcio; - la Covisoc, nella stagione 2008/2009 e 2009/2010 ha sempre riscontrato la totale regolarità di tutti gli adempimenti posti in essere dalla Ternana Calcio Spa, sempre ammessa - senza riserva e/o sanzione - ai suindicati campionati; - il Sig. Simone Montemari è stato nominato procurato speciale della Ternana Calcio con n. 2 procure dal 3/7/2007 al 15/7/2007 e dal 6/6/2008 al 8/7/2008. Dette procure non attribuirebbero al Sig. Montemari i necessari poteri volti “ad eseguire i pagamenti ed altre operazioni economiche in favore della Ternana Calcio Spa” ; - le affermazioni del Sig. Marcattilio Marcattilii sono da ritenersi non veritiere, si chiede la integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso. L’atto di difesa conclude con la richiesta, in via preliminare, di sospendere il procedimento disciplinare e rinviare gli atti alla Procura federale per disporre l’integrazione del deferimento anche nei confronti del Sig. Marcattilio Marcattilii; nel merito, in via principale, di prosciogliere i deferiti dagli addebiti contestati, in via subordinata di infliggere ai deferiti la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia e di ragione. I Signori Simone Montemari e Stefano Dominicis non facevano pervenire alla Commissione nazionale disciplinare, nel termine di cui all’art. 30 n. 8 CGS, alcuna memoria difensiva. In data 20/10/2011 il difensore della Ternana Calcio Spa inviava, a mezzo fax, alla Commissione disciplinare nazionale le “Note integrative alle deduzioni a difesa”. Alla riunione del 21/10/2011, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, il proscioglimento per il secondo capo di incolpazione (Enpals/Inps) nonché per il Sig. Dominicis Stefano la sanzione dell’inibizione di mesi 5 (cinque), per il Sig. Montemari Simone la sanzione di mesi 7 (sette), e per la Ternana Calcio Spa la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Per la Ternana Calcio Spa, il Sig. Dominicis ed il Sig. Montemari, è presente l’Avv. Fabio Giotti, come da mandati in calce sia alle deduzioni a difesa sia alle note integrative alle deduzioni a difesa. E’ altresì presente il Sig. Montemari personalmente. L’Avv. Giotti conclude come da atti depositati. Il Sig. Montemari dichiara “di aver ricevuto espressa richiesta dal Sig. Marcattilii circa la corresponsione mensile del TFR e di aver riferito la richiesta all’amministratore unico che ha dato il suo assenso. Sulla Procura Speciale ricevuta dichiaro che per un periodo di circa 20 giorni ebbi una delega a rappresentare la Società a fini sportivi nei limiti dei poteri conferitimi; per il restante periodo mi occupavo dell’organizzazione del personale senza poteri di firma”. Motivi della decisione Il deferimento è infondato e va respinto. La Procura federale basa il deferimento sulla violazione dell’art. 1, comma 1 CGS in relazione all’art. 46 delle NOIF, le quali prevedono il versamento dei contributi relativi al Fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori. Il Fondo di accantonamento di fine carriera è disciplinato dall’Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e Società sportive, il cui art. 1 stabilisce che il detto Accordo collettivo regola il trattamento economico e normativo tra Società iscritte ai campionati nazionali di Serie A, B e C ed i Tecnici professionisti inquadrati nelle quattro categorie indicate alle lettere A, B, C e D dell’art. 13 del Regolamento del Settore Tecnico. L’art. 13 del Regolamento del Settore Tecnico qualifica ed inquadra alle lettere A, B, C e D le seguenti rispettive figure: Allenatori professionisti 1°categoria; Istruttori professionisti di giovani calciatori; Allenatori professionisti di 2°categoria; Direttori Tecnici. Il Sig. Marcattili era all’epoca dei fatti federalmente inquadrato come allenatore di base. L’allenatore di base non rientra nelle categorie sopra enunciate e pertanto non è previsto il versamento del Fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera. Si rileva tuttavia che dagli atti emerge un ulteriore ruolo del Marcattili, quale “allenatore in seconda di prima squadra”, compito riservato ai sensi dell’art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico agli “allenatori professionisti di seconda categoria” i quali “possono, altresì, svolgere mansioni di allenatore «in seconda» , di squadre e di Società della Lega Nazionale Professionisti”, per cui gli atti vanno trasmessi alla Procura per le valutazioni di competenza. Il dispositivo La Commissione disciplinare proscioglie i Signori Dominicis Stefano e Montemari Simone nonché la Società Ternana Calcio. Rimette gli atti alla Procura federale per quanto in motivazione.
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