F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29 del 24.10.2011 (32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VITO BLASI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società Taranto Sport Srl), FRANCO BELLANTE FUMAGALLI (all’epoca dei fatti, Segretario della Società Taranto Sport Srl), VITTORIO ALTIERI (Presidente della Delegazione Provinciale FIGC di Bari) Società TARANTO SPORT Srl ▪ (nota n. 366/286 pf09-10/AM/ma del 13.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29 del 24.10.2011 (32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VITO BLASI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società Taranto Sport Srl), FRANCO BELLANTE FUMAGALLI (all’epoca dei fatti, Segretario della Società Taranto Sport Srl), VITTORIO ALTIERI (Presidente della Delegazione Provinciale FIGC di Bari) Società TARANTO SPORT Srl ▪ (nota n. 366/286 pf09-10/AM/ma del 13.7.2011). Il deferimento Con provvedimento del 13.7.2011 il Procuratore federale Vicario ha deferito avanti questa Commissione: • il Signor Vito Luigi Blasi, Presidente del Taranto Sport Srl all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’avvenuto utilizzo mediante deposito presso la Delegazione Provinciale di Bari di un documento (liberatoria di pagamento) solo apparentemente riconducibile alla ASD Pro Gioventù Noicattaro e che sapeva non veridico, attestante l’avvenuto pagamento a quest’ultima Società del premio di preparazione relativo al calciatore Gabriele Di Fino, in realtà mai sottoscritto dalla Società ASD Pro Gioventù Noicattaro e recante la firma apocrifa del relativo Presidente; • il Signor Franco Bellante Fumagalli, Segretario del Taranto Sport Srl all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per aver inoltrato, nell’interesse della Società Taranto Sport Srl, in occasione della costituzione nel procedimento promosso dalla ADS Pro Gioventù Noicattaro, reclamante il mancato pagamento del premio di preparazione relativo al calciatore Gabriele Di Fino, con ciò facendo uso di una liberatoria di pagamento che sapeva non veridica e solo apparentemente riconducibile alla ASD Pro Gioventù Noicattaro, attestante l’avvenuto pagamento a quest’ultima Società del premio di preparazione suddetto, in realtà mai sottoscritto dalla Società ASD Pro Gioventù Noicattaro e recante la firma apocrifa del relativo Presidente; • la Società Taranto Sport Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, della violazione ascritta al proprio Presidente e al Segretario; • il Signor Vittorio Altieri, Presidente della Delegazione Provinciale di Bari, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 96, comma 3, NOIF per aver accettato di ricevere la liberatoria sopra descritta in fotocopia e non in originale come normativamente previsto ed avervi apposto il visto di autenticità senza averne accertato la provenienza e senza aver annotato il soggetto depositante, tenuto conto della rilevanza economica del documento medesimo. Nei termini di rito, il solo deferito Bellante Fumagalli ha trasmesso memoria difensiva, contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento. All’inizio della riunione odierna la Società Taranto Sport Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Taranto Sport Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società Taranto Sport Srl, sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: anni uno di inibizione nei confronti del Signor Blasi; anni uno di inibizione nei confronti del Signor Bellante Fumagalli, mesi sei di inibizione nei confronti del Signor Altieri. E’ altresì comparso il Signor Altieri che ha reso le dichiarazioni di cui al verbale della riunione, contestando l’addebito e concludendo per il proscioglimento. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Risulta agli atti che con decisione del 3.7.2009 (CU 1/D) la Commissione Vertenze Economiche, adita in sede di appello dalla ADS Pro Gioventù Noicattaro, reclamante il mancato pagamento da parte della Società Taranto del premio di preparazione relativo al calciatore Di Fino, ha accertato che “il Comitato Provinciale di Bari FIGC ebbe a riceversi in deposito, apponendovi il proprio visto, non già l’originale della dichiarazione liberatoria che sarebbe stata rilasciata dalla ASD Pro Gioventù Noicaottaro, bensì una semplice fotocopia, peraltro formalmente disconosciuta da quest’ultima non solo quanto alla sua conformità all’originale, ma addirittura quanto alla sua effettiva redazione e sottoscrizione”. Gli accertamenti esperiti dalla Commissione Vertenze Economiche risultano integralmente confermati dalle indagini successivamente esperite dalla Procura federale. Anzitutto, quanto alle modalità di deposito della dichiarazione liberatoria di cui trattasi, lo stesso Presidente della Delegazione Provinciale di Bari ha ammesso di aver apposto il visto di conformità al documento trasmesso alla Commissione Vertenze Economiche e risultato poi una mera fotocopia, salvo precisare di non ricordare chi materialmente ebbe a presentarsi presso il suo ufficio per l’ottenimento del citato visto. Il disconoscimento della genuinità e della sottoscrizione della dichiarazione, inoltre, è stato ribadito in sede di audizione dal Presidente della ASD Pro Gioventù Noicattaro, ritualmente sentito in fase di indagine (cfr. verbale di audizione del 19.11.2009), il quale ha altresì escluso con certezza che personale della propria associazione abbia potuto provvedere al deposito di tale non veridico documento, peraltro solo in fotocopia, presso la Delegazione Provinciale di Bari. Va poi aggiunto, ad abundantiam, che nessuno dei deferiti ha contestato la circostanza. Ritiene pertanto la Commissione che non possano nutrirsi dubbi circa la non autenticità della dichiarazione liberatoria oggetto del deferimento, sottoposto dapprima alla Delegazione competente per il visto di conformità e successivamente prodotto in modo consapevole dalla Società Taranto nel procedimento instaurato dalla ADS Pro Gioventù Noicattaro per il pagamento del premio di preparazione, al fine di sostenere la non debenza della somma. Di detta condotta, contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza e per ciò sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 1, CGS, dovrà rispondere il Presidente della Società Taranto all’epoca dei fatti. E’ infatti evidente che solo quest’ultimo soggetto aveva interesse alla formazione e alla utilizzazione, anche in sede processuale, di un documento che attestasse la “liberatoria” dall’obbligazione di versare alla controparte il premio di preparazione per il calciatore Di Fino. Peraltro, detto documento – datato 13.6.2008 – era custodito agli atti della Società deferita, sicchè non è logicamente ipotizzabile diversa ricostruzione dei fatti. Pacifica dunque la responsabilità del Signor Blasi per la violazione ascrittagli. Ad analoghe conclusioni non può tuttavia pervenirsi, ad avviso della Commissione, quanto al Signor Bellante Fumagalli al quale viene imputata la violazione dei principi di cui all’art. 1, comma 1, CGS sul presupposto della conoscenza da parte dello stesso della falsità del documento all’atto dell’invio presso la Commissione Vertenze Economiche. Come fondatamente obiettato dal deferito nella memoria in atti, infatti, egli ha assunto la qualifica di Segretario della Società Taranto solo in data 27.2.2009 come si evince dal modulo di censimento e dunque in epoca successiva alla commissione della condotta falsificatoria di cui si discute, nonché dell’apposizione del contestato visto di conformità. Né risulta altrimenti che egli avesse appreso aliunde della non rispondenza al vero della dichiarazione dallo stesso trasmessa alla Commissione. Senza considerare che egli, di fronte ad un documento recante il prescritto visto di conformità, non era neppure tenuto ad effettuare ulteriori controlli sulla genuinità del documento. Quanto infine alla posizione del Presidente Altieri, rileva la Commissione che la prova della violazione contestata è rilevabile dalle sue stesse dichiarazioni, allorchè egli ha confermato in sede di audizione che il documento trasmesso alla Commissione Vertenze Economiche, risultato una mera fotocopia, costituiva “l’originale” dallo stesso vistato, di fatto ammettendo di aver apposto il visto di conformità su una fotocopia. Ebbene, tali modalità di deposito è all’evidenza in contrasto con l’art. 96, NOIF che prevede espressamente la necessità di deposito, ai fini del visto di autenticità, dell’originale del documento, proprio in ragione del suo valore probatorio in materia economica. La condotta sopra descritta, nella quale devono ritenersi assorbite le ulteriori specificate nella contestazione elevata a carico del deferito, concreta, ad avviso della Commissione, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, sotto il profilo della trasparenza dell’agire del tesserato. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di 8.000,00 (€ ottomila/00) alla Società Taranto Sport Srl. Delibera altresì di infliggere le seguenti sanzioni: • anni 1 (uno) di inibizione nei confronti di Vito Luigi Blasi; • mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti di Vittorio Altieri. Proscioglie il Sig. Franco Bellante Fumagalli dagli addebiti contestati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it