F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.30 del 24.10.2011 (135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO LEONI (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), Società US FOGGIA Spa ▪ (nota n. 2018/68 pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.30 del 24.10.2011 (135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO LEONI (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), Società US FOGGIA Spa ▪ (nota n. 2018/68 pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011). Con atto del 7.10.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Sergio Leoni, all’epoca dei fatti contestatati Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al primo e più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, CGS, in relazione al titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 7), del CU n. 158/A del 29.4.2011, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2011, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00. All’inizio della riunione odierna il Sig. Sergio Leoni, personalmente, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Sergio Leoni, personalmente, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Sergio Leoni, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito nei confronti della Società deferita. Alla riunione del 24.10.2011, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione alla Società della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. La deferita, invece, ha concluso per il rigetto del deferimento deducendo di aver tempestivamente depositato la richiesta fideiussione, ancorché – sostiene la stessa – fosse stata necessaria una integrazione, comunque apportata in data 7.7.2011. Dall’esame della normativa di settore e dalla documentazione posta a base del deferimento, in particolare dalla nota del 1° luglio proveniente dalla Lega Pro, emerge che l’adempimento di cui si assume la violazione, nel caso di specie avente natura non squisitamente formale, poteva ritenersi soddisfatto, esclusivamente, con il deposito di polizza fideiussoria bancaria a prima richiesta rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, al quale l’US Foggia non ha provveduto, se non in data 8.7.2011, con la sostituzione di quella precedentemente rilasciata da Finanziaria estera con altra rilasciata da Istituto bancario italiano. Sotto tale profilo, il deferimento deve ritenersi fondato in quanto la garanzia fornita dalla Società estera non poteva ritenersi validamente costituita, perché non conforme a quanto sancito dal Comunicato Ufficiale, e quindi l’onere gravante sulla US Foggia non soddisfatto. P.Q.M. Dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) al Sig. Sergio Leoni. Infligge alla Società US Foggia Spa la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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