F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.30 del 24.10.2011 (139) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (nota n. 1991/72 pf 11-12/SP/fc del 6.10.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.30 del 24.10.2011
(139) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (nota n. 1991/72 pf 11-12/SP/fc del 6.10.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 16 (sedici) per il Sig. Massimo Pattoni e della penalizzazione di punti 6 (sei) per la Società l’Aurora Pro Patria 1919 Srl; e, per l’Aurora Pro Patria 1919 Srl (d’ora in avanti, anche detta la “Società” ovvero la “Pro Patria”), l’Avv. Michele Cozzone, che si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie difensive, osserva quanto segue. Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Massimo Pattoni (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società) e la Pro Patria, per rispondere, rispettivamente:
- Il Sig. Pattoni, della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. A) punto 1), lett. B), lett. C) punto 3) e punto 4), nonché lett. D) punto 1) e punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per non aver ottemperato entro i termini fissati dalla normativa federale, ai seguenti adempimenti:
• mancato deposito, entro il termine del 24 giugno 2011, dell’attestazione dell’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in violazione di quanto disposto dal Titolo I, par. III), lett. B), del citato C.U.;
• mancato deposito, entro il termine del 30 giugno 2011, della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, in violazione di quanto disposto dal Titolo I), par. III), lett. C), punto 3) del citato C.U.;
• mancato deposito, entro il termine del 10 giugno 2011, del prospetto contenente il rapporto PA, in violazione di quanto disposto dal Titolo I), par. III), lett. A), punto 1) del citato C.U.;
• mancato ripianamento, entro il termine del 6 luglio 2011, della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2010, per € 602.795,00, in violazione di quanto disposto dal Titolo I), par. III), lett. D), punto 2) del citato C.U.;
• mancato deposito, entro il termine del 6 luglio 2011, della documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile, in violazione di quanto previsto dal Titolo I, par. III), lett. D), punto 1, del citato C.U.;
• mancato deposito, antro il termine del 30 giugno 2011, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in violazione di quanto disposto dal Titolo I), par. III), lett. C), punto 4, del citato C.U.;
- la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore. La Pro Patria si è costituita depositando memoria e documenti, con cui ha chiesto, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione nel minimo edittale, sostanzialmente non contestando gli addebiti ma riconducendoli a difficoltà organizzative. Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al Sig. Pattoni risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito. In particolare, a nulla possono rilevare le deduzioni difensive sollevate dalla Società, tendenti a dimostrare più come gli inadempimenti siano stati determinati da difficoltà economico/organizzative della Società che non ad altro. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congruo infliggere quelle richieste dalla Procura federale. P.Q.M. accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, infligge al Sig. Massimo Pattoni la sanzione dell’inibizione di mesi 16 (sedici) e alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl quella della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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