F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.30 del 24.10.2011 (126) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (nota N°.1976/859 pf 11-12/SP/blp del 6.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.30 del 24.10.2011 (126) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (nota N°.1976/859 pf 11-12/SP/blp del 6.10.2011). Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Maurizio Zampetti, all’epoca dei fatti in contestazione Presidente e Legale rappresentante della Foligno Calcio Srl, e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società” ovvero il “Foligno”), per rispondere, rispettivamente: - il Sig. Zampetti, della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 4) e punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2011: • la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; • la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento del debito IVA relativo ai periodi di imposta degli ani 2007, 2008 e 2009 e del debito IRAP relativo ai periodi di imposta 1° luglio 2006 – 30 giugno 2007, 1° luglio 2007 – 30 giugno 2008, 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009; - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante pro tempore. All’inizio della riunione odierna il Sig. Maurizio Zampetti, tramite il proprio delegato, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Maurizio Zampetti, tramite il proprio delegato, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Zampetti, sanzione dell’inibizione di mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito nei confronti della Società deferita. Alla riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due), osserva quanto segue. Il deferimento è fondato e va accolto nei confronti del Foligno. Preliminarmente, si prende atto dell’intervenuto patteggiamento tra il Sig. Zampetti e la Procura federale prima dell’apertura del dibattimento avente ad oggetto il deferimento. Ciò sta a significare che la violazione delle norme richiamate, da parte del tesserato, non può essere messa in contestazione. Peraltro, le circostanze addebitate al deferito risultano comunque provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dalla nota della Co.Vi.So.C. del 3 agosto 2011 con quanto ad essa allegato. La Società è chiamata a rispondere, quindi, per responsabilità oggettiva, per il comportamento addebitabile al Sig. Zampetti, in quanto proprio Presidente e Legale rappresentante all’epoca dei fatti oggetto di addebito. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura federale. P.Q.M. Dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) al Sig. Maurizio Zampetti. Infligge alla Società Foligno Calcio Srl la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione dascontarsi nella corrente stagione sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it