F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.30 del 24.10.2011 (138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl ▪ (nota n. 2016/69 pf 11- 12/SP/fc del 7.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.30 del 24.10.2011 (138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl ▪ (nota n. 2016/69 pf 11- 12/SP/fc del 7.10.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Di Bari Antonio, nonché della sanzione di 1 (uno) punto per la Società Calcio Como Srl, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, Antonio Di Bari e la Società Calcio Como per rispondere, il primo, della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III, lett.C, punto 7) del C.U. n.158/A del 29/4/2011, per non avere provveduto entro il termine del 30/6/2011, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00 e la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta al proprio rappresentante legale. Le circostanze addebitate al Sig. Di Bari, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato prodotta, nei termini normativamente fissati, la documentazione richiesta dalla vigente normativa. Alla responsabilità del Legale rappresentante segue quella della Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, CGS. In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa di riferimento, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto infligge la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Antonio Di Bari e quella della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Società Calcio Como Srl.
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