F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.30 del 24.10.2011 (134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO CICALESE (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società EBOLITANA 1925 Srl ▪ (nota n. 2021/67 pf 11- 12/SP/fc del 7.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.30 del 24.10.2011 (134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO CICALESE (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società EBOLITANA 1925 Srl ▪ (nota n. 2021/67 pf 11- 12/SP/fc del 7.10.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Cicalese Giuliano, nonché della sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione per la Società SS Ebolitana 1925 Srl; ascoltato altresì il difensore dei deferiti il quale ha chiesto in via principale il proscioglimento e in via subordinata l’applicazione della sanzione nel minimo edittale, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, Cicalese Giuliano e la Società SS Ebolitana 1925 per rispondere il primo della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III, lett.C,punto 7) del C.U. n.158/A del 29/4/2011, per non avere provveduto entro il termine del 30/6/2011, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 300.000,00 e la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta al proprio rappresentante legale. Le circostanze addebitate al Sig. Cicalese, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato prodotta, nei termini normativamente fissati, la documentazione richiesta dalla vigente normativa. Alla responsabilità del Legale rappresentante segue quella della Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, CGS. In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa di riferimento, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto infligge la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Giuliano Cicalese e quella della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione, alla Società SS Ebolitana 1925 Srl.
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