F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.30 del 24.10.2011 (124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Consulente amministrativo con poteri di legale rappresentanza della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota n. 1974/858 pf 11-12/SP/blp del 4.10.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.30 del 24.10.2011
(124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Consulente amministrativo con poteri di legale rappresentanza della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota n. 1974/858 pf 11-12/SP/blp del 4.10.2011).
Con atto del 4.10.2011, la Procura federale ha deferito i Signori Roberto e Silvia Benigni, all’epoca dei fatti contestati Amministratore Unico e Legale rappresentante, il primo, consulente amministrativo con poteri di legale rappresentanza, la seconda, della Società Ascoli Calcio 1898 Spa e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte ai Signori Benigni, più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, CGS, in relazione al titolo I), paragrafo II), lett. C), punto 5) e 8), nonché al Titolo I), paragrafo II), lett. A), punto 1), del CU n. 158/A del 29.4.2011, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2011, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 800.000,00, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, nonché per non aver provveduto, entro il termine del 6.7.2011, al ripianamento della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31.12.2010. Alla riunione del 24.10.2011, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione ai Signori Benigni della sanzione della inibizione per mesi 10 (dieci) ciascuno e alla Società della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. I deferiti, invece, hanno concluso per il rigetto del deferimento, lamentando l’iniquità della normativa e la natura non perentoria dei termini imposti per il soddisfacimento degli adempimenti, tanto da aver consentito l’iscrizione al campionato; la contraddittorietà del deferimento riguardo alla posizione del Dott. Roberto Benigni, in quanto già deferito, e, infine, l’inopponibilità della contestazione alla Dott.ssa Silvia Benigni per difetto dei presupposti. Il deferimento è parzialmente fondato. Dall’esame delle deduzioni difensive emerge che i deferiti, pur non contestando la tardività dei depositi, escludono la perentorietà dei termini agli stessi presupposti e ne asseriscono la inidoneità a determinare qualsiasi misura sanzionatoria, anche in ragione di particolari status e qualifiche dei legali rappresentanti che ne limiterebbero la responsabilità in ambito federale. Tali tesi non possono essere integralmente accolte. La natura perentoria dei termini è indiscutibile ed emerge chiaramente dall’utilizzo di locuzioni quali “devono … entro il”, dalla previsione espressa che l’inosservanza degli stessi costituisce illecito disciplinare e dalla natura ed entità della correlata sanzione, essendo del tutto irrilevante che alla Società sia stata consentita l’iscrizione al campionato, peraltro non espressamente impedita dalle norme. Per altro verso, trattandosi di violazioni formali, l’inosservanza del termine fissato per il deposito, in sé e per sé considerata, integra gli illeciti contestati, non potendosi porre il successivo adempimento, ancorché posto in essere immediatamente dopo la scadenza, quale circostanza esclusiva o attenuante la responsabilità né potendo questa Commissione applicare, nel caso di specie, sanzioni diverse da quelle edittalmente previste. È bene considerare poi che detti illeciti, ai fini della quantificazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore, non possono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione, di fatto esclusa dalla prevista applicazione di un punto di penalizzazione per ciascun inadempimento. La circostanza, infine, che il Sig. Roberto Benigni, all’epoca dei fatti, fosse afflitto da una precedente inibizione, non ne esclude la responsabilità ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, co. 8, CGS, in virtù del quale detto tipo di sanzione non impedisce l’effettuazione degli adempimenti omessi. Quanto alla posizione della Dott.ssa Benigni, questa Commissione, confermando un orientamento già espresso, ritiene che la delega sia riferita prevalentemente ai rapporti di rappresentanza societaria con la federazione, di talché la stessa non può essere ritenuta responsabile delle violazioni ascritte. P.Q.M. Infligge al Sig. Roberto Benigni la sanzione della inibizione per mesi 10 (dieci) e alla Ascoli 1898 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Proscioglie la Dott.ssa Silvia Benigni.
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