F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.31 del 27.10.2011 (137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO OPPICELLI (all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl • (nota n°. 2035/63pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011 ).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.31 del 27.10.2011
(137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO OPPICELLI (all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl • (nota n°. 2035/63pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011 ).
Con provvedimento del 7 ottobre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Fabio Oppicelli, all’epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società Carrarese Calcio Srl per rispondere della violazione prevista e punita dall’articolo 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per non avere provveduto entro il termine del 30 giugno 2011, al pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2009; b) la Società Carrarese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante pro tempore. Nei termini consentiti il Sig. Fabio Oppicelli, in proprio e nella sua qualità, ha fatto pervenire alla Commissione Disciplinare una breve nota del proprio difensore con allegata documentazione riferita al procedimento disciplinare in questione. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni:
a) al Sig. Fabio Oppicelli, all’epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl, la inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società Carrarese Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel corso del campionato 2011/2012. Per le parti deferite è comparso l’Avvocato Malagnini, il quale ha chiesto il proscioglimento delle medesime parti, riportandosi alle conclusioni relative alla documentazione difensiva dallo stesso depositata.
Motivi della decisione
L’esame della documentazione versata in atti sia dalla Procura federale e dalla difesa del Sig. Fabio Oppicelli, in proprio e nella sua qualità, consente di ritenere fondato il deferimento in questione che pertanto, senza dubbio alcuno, deve essere accolto. Le circostanze contestate dalla Procura federale al Sig. Fabio Oppicelli, nella sua qualità, ed alla Società Carrarese Calcio Srl sono ampiamente comprovate dalla documentazione in atti dalla quale si evince che entro il termine essenziale del 30 giugno 2011 la Società deferita non ha depositato la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2009, violando in tal modo quanto disposto dal Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011. La documentazione trasmessa alla Commissione Disciplinare dalla difesa del Sig. Franco Oppicelli, in proprio e nella sua qualità, non fa venire meno la responsabilità dei soggetti deferiti. Difatti tanto la lettera di Equitalia recante data 29 giugno 2011 avente ad oggetto la posizione debitoria della Società Carrarese Calcio Srl (documento n. 1 produzione difensiva) quanto l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate del 29 giugno 2011 (documento n.2 produzione difensiva) non rilevano ai fini del presente procedimento; ciò che di contro rileva è il documento allegato n. 2 del fascicolo d’ufficio dal quale si evince che solo in data 7 luglio 2011 la società Carrarese Calcio s.r.l., con due versamenti, ha provveduto a coprire integralmente l’IVA dovuta per il periodo di imposta 2009. Quanto sopra ovviamente attesta e certifica l’inadempimento della società deferita rispetto a quanto previsto dal Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), il quale richiede espressamente il deposito presso la Co.Vi.So.C. dell’attestazione relativa all’avvenuto pagamento dei tributi “esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009”. Ad avviso della Commissione non ha pregio la tesi difensiva secondo cui il termine per il pagamento dei tributi, nel caso di specie, sarebbe stato differito al momento della notifica della cartella di pagamento relativa agli stessi tributi. Secondo il Legislatore federale si tratta, infatti, di due fattispecie distinte, come si ricava dalle espressioni usate al punto 5) lettera C) del C.U. n°. 158/A: “le Società devono altresì dichiarare l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011”. In merito alle sanzioni da applicare la Commissione disciplinare, anche seguendo il costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare infligge le seguenti sanzioni:
a) al Sig. Fabio Oppicelli, all’epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società Carrarese Calcio Srl, l’inibizione per mesi 6 (sei).;
b) alla Società Carrarese Calcio Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nel corso del campionato 2011/2012.
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