F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.32 del 27.10.2011 (87) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO, VINCENZO BARBA e CRISTOPH CONCINA (Fallimento Società Gallipoli Calcio Srl) • (nota n°. 814/308 pf 10-119/AM/ma del 4.8.2011). Visti gli atti.

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.32 del 27.10.2011 (87) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO, VINCENZO BARBA e CRISTOPH CONCINA (Fallimento Società Gallipoli Calcio Srl) • (nota n°. 814/308 pf 10-119/AM/ma del 4.8.2011). Visti gli atti. Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 4 agosto 2011 nei confronti di: - Daniele D'Odorico per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 13 agosto 2009 al 26 luglio 2010, data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Amministratore Unico della Società Gallipoli Calcio Srl, nonché proprietario dall'11 agosto 2009 al 30 novembre 2009 del 99% delle quote sociali della stessa, per avere provocato il dissesto economico-finanziario della fallita Società; per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, non avendo rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità in relazione all'acquisto e, in particolare, al mancato adempimento delle clausole di prestazione di garanzia fideiussoria e pagamento delle quote sociali della Società Gallipoli Calcio Srl; - Vincenzo Barba, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 20 giugno 2005 e sino all'12 agosto 2009 la carica di amministratore unico della Società Gallipoli Calcio Srl, nonché proprietario dal 20 giugno 2005, data della costituzione, sino all'11 agosto 2009 del 95% delle quote sociali della stessa, per aver contribuito al dissesto economico-finanziario della fallita Società; - Christoph Concina, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, non avendo rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità in relazione all'acquisto e, in particolare, al mancato adempimento delle clausole di pagamento delle quote sociali della Società Gallipoli Calcio Srl. Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti ha depositato memoria difensiva e che nessuno è comparso all’odierna udienza. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Dott.ssa Serenella Rossano la quale ha chiesto preventivamente lo stralcio della posizione riguardante il Sig. Christoph Concina non risultando correttamente notificato l’atto di deferimento. Sul punto la Commissione, in adesione alla richiesta della Procura federale stralcia la posizione del Sig. Christoph Concina e dispone la restituzione degli atti alla stessa Procura per il prosieguo del dibattimento nei confronti degli altri soggetti deferiti. Il rappresentante della Procura federale, dopo una breve esposizione della situazione processuale, ha quindi concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: • Daniele D’Odorico: inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione; • Vincenzo Barba: inibizione per anni 3 (tre); Accertato, in via preliminare, che in effetti il Gallipoli Calcio Srl è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Lecce con sentenza del 26 luglio 2010, n. 59; Rilevato che, alla luce dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale federale, vanno esaminate singolarmente le posizioni dei soggetti deferiti coinvolti nel fallimento del Gallipoli Calcio Srl. Ritenuto che da una attenta lettura degli atti del giudizio appaiono sicuramente responsabili del fallimento del Gallipoli Calcio Spa il Sig. Vincenzo Barba, proprietario della Società dalla sua costituzione il 20 giugno 2005 e sino all’11 agosto 2009 nonché amministratore unico sino al 13 agosto 2009 ed il Sig. Daniele D’Odorico, proprietario della Società (al 99%) dall’11 agosto 2009 e amministratore unico dal 13 agosto 2009 alla data della sentenza di fallimento. Considerato che il comportamento del Barba va sicuramente censurato avendo portato la Società, nel periodo in cui era proprietario e presidente, in una situazione di indubbia grave sofferenza economico-finanziaria ed avendo contribuito all’ulteriore dissesto con la rideterminazione del contratto di sponsorizzazione sottoscritto con Società di sua proprietà. Valutata come ancor più grave la posizione del Sig. Daniele D’Odorico, capace in pochi mesi, dopo aver acquisito la proprietà e la presidenza, di portare la Società al fallimento omettendo di pagare stipendi e contributi, facendo lievitare il passivo societario a livelli insopportabili, omettendo di provvedere alla ricapitalizzazione della Società stessa; Preso atto, inoltre, che il D’Odorico veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce sezione distaccata di Gallipoli perché “con artifici e raggiri consistiti nel far credere a Vincenzo e Antonio Barba, nella loro qualità di soci della Gallipoli Calcio Srl di avere assoluta disponibilità finanziaria, e nel serbare maliziosamente il silenzio sulla circostanza sulla circostanza dell’esistenza di due iscrizioni ipotecarie sui beni di loro proprietà, inducevano in errore gli indicati Antonio e Vincenzo Barba, che pertanto si determinavano a cedere loro le quote societarie, procurandosi un ingiusto profitto con ingente danno patrimoniale per i Barba, cui non veniva versato alcunché di quanto stabilito a titolo di prezzo ammontante ad euro 3.115.520,00”. Considerato che le responsabilità del fallimento del Gallipoli vanno dunque sicuramente ascritte al Barba e al D’Odorico, seppur in misura diversa tanto da consigliare per il D’Odorico non solo la sanzione massima della inibizione per anni 5 (cinque) ma anche la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, punto 3, CGS. P.Q.M. Stralciata la posizione del Sig. Christoph Concina con trasmissione degli atti alla Procura federale, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: Daniele D’Odorico: inibizione per anni 5 (cinque) e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; Vincenzo Barba: inibizione per anni 3 (tre).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it