F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.32 del 27.10.2011 (95) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA POMPONI, LUCA ADAMO, DAVIDE D’ARIENZO, LEONARDO COVARELLI (Fallimento Società Pisa Calcio Spa) • (nota n°.1295/412 pf10-11/AM/ma del 7.9.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.32 del 27.10.2011
(95) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA POMPONI, LUCA ADAMO, DAVIDE D’ARIENZO, LEONARDO COVARELLI (Fallimento Società Pisa Calcio Spa) • (nota n°.1295/412 pf10-11/AM/ma del 7.9.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 7.9.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Luca Pomponi, tra il luglio 2008 e il settembre 2009 nel tempo Amministratore Unico, Presidente del CdA e liquidatore del Pisa Calcio Spa; Luca Adamo, Consigliere e Amministratore Delegato tra l’agosto 2008 e il maggio 2009 della stessa Società; Davide D’Arienzo, consigliere del CdA della medesima Società; Leonardo Covarelli, amministratore dello stesso Pisa fino al luglio 2008, per rispondere: il Pomponi, Adamo e D’Arienzo della violazione prevista dall'art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF per avere provocato il dissesto economico finanziario della Società Pisa Calcio Spa, poi fallita; il Covarelli della violazione prevista dall'art. 1 comma 1 CGS per aver contribuito al detto dissesto. Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso solo il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Luca Pomponi: 5 anni di inibizione e proposta di preclusione;
- per il Sig. Luca Adamo: 3 anni di inibizione;
- per il Sig. Davide D’Arienzo: 18 mesi di inibizione;
- per il Sig. Leonardo Covarelli: 1 anno di inibizione.
I motivi della decisione
Il deferimento risulta fondato. Emerge infatti senza alcun dubbio, dalle risultanze documentali, dalle verifiche Covisoc e dagli atti del Fallimento della Iniziativa 2003 Srl – nella quale era stata fusa per incorporazione la Società Pisa Calcio Spa - dichiarato dal Tribunale di Roma, che gli odierni deferiti, succedutisi nel tempo ai vertici societari, hanno, a vario titolo, contribuito (il Covarelli) o, addirittura, provocato il dissesto e lo stato di decozione del Pisa Calcio Spa, poi sfociato, come si diceva, nella su menzionata dichiarazione di fallimento del 22.7.10. In particolare, risulta dalla documentazione in atti che: tutti i bilanci della Pisa Calcio Spa negli anni precedenti al suo scioglimento e messa in liquidazione sono stati chiusi in perdita (1.305.172 euro al 30 giugno 2007, 1.914.017 euro al 31 dicembre 2007, 5.333.716, euro al 31 dicembre 2008), mentre la Società non ha presentato il bilancio al 30 giugno 2009; il patrimonio netto, positivo al 30.6.2007 per euro 525.660,00, è stato rilevato negativo per 1.338.351,00 euro al 31 dicembre 2007 e per 2.705.225,00 euro al 31 dicembre 2008. Dopo l’acquisto della partecipazione da parte della Iniziativa 2003 Srl, avvenuta nel luglio 2008, la nuova proprietà, facente riferimento al Sig. Luca Pomponi, ha fatto fronte solo parzialmente alle perdite maturate nel corso dell’esercizio. In particolare, la situazione patrimoniale al 31 agosto 2008 evidenziava perdite per 2.308.614,97 euro, ridotte a 1.210.515,25 utilizzando le riserve sociali. La delibera dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 novembre 2008 di aumento di capitale è stata elusa, poiché il socio Iniziativa 2003 Srl ha effettuato il versamento di euro 1.457.000 mediante assegno insoluto. Il bilancio di verifica al 30 settembre 2007 aveva evidenziato una perdita in corso di formazione di euro 1.593.138 tale da comportare l’avveramento dei presupposti di cui all’articolo 2486 del codice civile; la Società aveva confermato il proprio ritardo nel pagamento delle ritenute fiscali e i contributi ENPALS rispetto ai termini di legge; nel verbale del collegio sindacale del 19 novembre 2007 era riportato: ”dal bilancio al 30.9.2007 risulta che la perdita rilevata ha, di fatto, azzerato il capitale sociale”. La situazione contabile al 31 dicembre 2007, sulla base della quale sarebbe stato predisposto il bilancio, evidenziava perdite per euro 1.876.000; dalla situazione contabile aggiornata al 31 marzo 2008 scaturivano ulteriori perdite in formazione di oltre un milione di euro per cui si configurava un rilevante disavanzo patrimoniale tale da richiedere i provvedimenti di cui all’articolo 2447 del codice civile; la Società presentava una situazione debitoria per IVA e IRAP di 474.825,91 euro. L’Amministratore Unico nel corso del 2007 aveva periodicamente effettuato dei prelievi dai conti della Società senza alcun titolo giustificativo, poi restituiti ad aprile 2008; l’ultimo stipendio corrisposto era quello relativo al mese di gennaio 2008, le ultime ritenute fiscali ed i contributi previdenziali versati erano quelli relativi agli stipendi di settembre 2007. I conti della Società evidenziavano un disavanzo patrimoniale per oltre 2.000.000 di euro, richiedendo provvedimenti immediati da parte degli organi societari volti al ripianamento del disavanzo patrimoniale, alla ricostituzione del capitale sociale e alla dotazione di nuove risorse finanziarie ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 2447 del codice civile. Nella verifica del 20 novembre 2008 gli ispettori della Covisoc hanno rilevato, tra l’altro, mancati versamenti relativi a IRPEF, ENPALS, INAIL e IVA per il periodo 2008, nonché IRAP per gli anni 2006 e 2007. Nella verifica del 20 marzo 2009 gli ispettori della COVISOC hanno rilevato, tra l’altro, che dalla situazione contabile al 31 agosto 2008, emergeva una perdita complessiva di euro 2.308.614 a fronte di riserve e versamenti per 1.098.099 euro; in considerazione di ciò, l’Assemblea Straordinaria del 17 novembre 2008 aveva deliberato la copertura di dette perdite e la ricostituzione del capitale e, in data 20 gennaio 2009, il socio aveva effettuato il versamento di euro 1.457.000 mediante assegno insoluto; in relazione a tale situazione, il 3 marzo 2009 si era tenuta una nuova Assemblea Straordinaria dei Soci nel corso della quale era stato deliberato di procedere alla sottoscrizione delle nuove azioni, con sovrapprezzo, mediante apporto di due titoli obbligazionari al portatore per il controvalore di 2.000.000 di euro; con l’operazione sopra descritta, tuttavia, la Società non aveva ottenuto il necessario apporto di liquidità per sanare il fabbisogno e coprire l’indebitamento pregresso, tanto che, al 31 dicembre 2008, la situazione debitoria era di oltre 3.000.000 di euro (di cui 1.800.000 di debiti erariali e previdenziali). Nel mese di dicembre 2008, poi, era stata registrata una fattura emessa dalla controllante Iniziativa 2003 Srl, per l’importo di 10.000.000 euro, oltre iva, per la cessione del 33,90% di diritti di opzione per l’acquisto del complesso immobiliare denominato “Villa Balestra” in Roma; l’operazione era stata realizzata attraverso la stipula, in data 16 dicembre 2008, di un preliminare di compravendita sottoposta a condizione sospensiva da parte del consigliere delegato Luca Adamo, poi ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 marzo 2009; l’operazione, non rientrante nell’oggetto sociale, appariva come un espediente al fine di eliminare il debito IVA relativo al 2008 che, dall’importo a debito di euro 939.283, si era trasformato in credito per 1.032.530 euro. Dall’esame della movimentazione dei c/c bancari erano stati rilevati numerosi movimenti di importi elevati per i quali non era stato possibile risalire alla natura e rilevare l’inerenza delle relative operazioni con l’attività propria della Società e, con riferimento al credito vantato dalla Società nei confronti dello sponsor Sec Real Estate Spa per euro 750.000, di cui l’ex controllante M.a.s. Spa si era accollata l’onere dichiarandosi disponibile ad effettuare il pagamento secondo un piano di rientro, alla data dell’ispezione del 15 settembre 2008 era stato contabilizzato un solo versamento di euro 100.000. Atteso che l’art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. “gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento”. Ritenuto che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell’ambito societario, nel biennio antecedente il fallimento, e che hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della stessa. Ritenuto, in particolare, che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che le responsabilità gestionali che hanno determinato il dissesto economico-patrimoniale della Società siano attribuibili ai Sig.ri Luca Pomponi, Luca Adamo e Davide D’Arienzo, amministratori dall’agosto 2008, dopo il passaggio di proprietà dalla M.a.s. Spa alla Iniziativa 2003 Srl e che, in ordine alle responsabilità attribuibili al Sig.ri Luca Pomponi, Luca Adamo e Davide D’Arienzo si rileva, tra l’altro, che lo squilibrio di bilancio della Società è andato sempre più aggravandosi dopo la loro assunzione delle cariche sociali (al 31 agosto 2008 le perdite ammontavano a 2.308.614, euro al 31 dicembre 2008 a 5.333.716), con particolare riferimento alla conseguente mancata iscrizione la campionato di Prima Divisione ed al successivo svincolo dei calciatori tesserati; che, con riferimento alle responsabilità attribuibili al Sig. Luca Pomponi merita anche rilevare la elusione, in qualità di socio di maggioranza della Società Pisa Calcio Spa, delle decisioni adottate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 novembre 2008 per porre rimedio alla insostenibile situazione economico-finanziaria determinatasi, prima con l’emissione di assegno tornato insoluto, quindi con il deposito presso la Cassa di Risparmio di Civitavecchia di due titoli obbligazionari al portatore, mai liquidati, nonché per le responsabilità gestionali evidenziate dalla Covisoc e dai procedimenti sportivi per inadempienze nei pagamenti ai tesserati, anche a fronte di lodi arbitrali, nel rispetto della presentazione della documentazione contabile e di idonea garanzia fideiussoria; ritenuto ancora che, dalla documentazione in atti, è emersa relativamente al dissesto economico patrimoniale della Società la responsabilità anche del Sig. Leonardo Covarelli, amministratore e proprietario della Società sino al luglio 2008, il quale non ha provveduto al pagamento, con l’eccezione della prima rata, del debito dello sponsor Sec Real Estate Spa per euro 650.000, che l’ex controllante M.a.s. Spa, da lui amministrata e posseduta, si era accollato nei confronti della Società Pisa Calcio Spa con lettera del 5 agosto 2008. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti sigg. Luca Pomponi, Luca Adamo, Davide D’Arienzo e Leonardo Covarelli. Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere:
al Sig. Luca Pomponi la sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; al Sig. Luca Adamo la sanzione di anni 3 (tre) di inibizione; al Sig. Davide D’Arienzo la sanzione di mesi 18 (diciotto) di inibizione; al Sig. Leonardo Covarelli la sanzione di 1 (uno) anno di inibizione.
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