F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (509) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FATTINGER (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Trento Calcio 1921 Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD TRENTO CALCIO 1921 Srl (nota n. 8757/648pf10- 11/AM/LG/mg del 17.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011
(509) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FATTINGER (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Trento Calcio 1921 Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD TRENTO CALCIO 1921 Srl (nota n. 8757/648pf10- 11/AM/LG/mg del 17.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Marco Fattinger, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società SSD Trento Calcio 1921 Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 6) e 10) della lettera A) del CU n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, della fidejussione in originale e la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Comitato medesimo, rilasciata dall’Ente proprietario, secondo quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Marco Fattinger, della sanzione dell’inibizione per mesi uno e giorni dieci ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Marco Fattinger l’inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società SSD Trento Calcio 1921 Srl l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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