F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (528) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EGIDIO PAOLO AMATUZIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bojano) E DELLA SOCIETA’ ASD BOJANO (nota n. 8799/670pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (528) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EGIDIO PAOLO AMATUZIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bojano) E DELLA SOCIETA’ ASD BOJANO (nota n. 8799/670pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011). La società ASD Bojano, partecipante nella stagione sportiva 2010/2011 al Campionato Nazionale Serie D, viene deferita a questa Commissione su segnalazione della CO.VI.SO.D., datata 20 dicembre 2010, recepita dalla Procura Federale, per non aver inviato al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti entro il termine, di natura perentoria, delle ore 12.00 del 9 luglio 2010 il bonifico di € 31.000,00 in luogo della fidejussione, previsto negli adempimenti per l’ammissione al suddetto campionato, pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti. La Procura Federale ha contestato siffatta violazione al sig. Egidio Paolo Amatuzio, nella qualità di presidente legale rappresentante della società ASD Bojano, invocando a suo carico l’applicazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto 6 del Comunicato Ufficiale sopra richiamato, nonché alla stessa società ASD Bojano per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, stante l’incolpazione mossa al proprio legale rappresentante. Il sig. Egidio Paolo Amatuzio in data 5 ottobre 2001 ha fatto pervenire a questa Commissione una nota con la quale ha respinto la responsabilità contestatagli, deducendo che in data 7 luglio 2009 aveva comunicato al Sindaco del Comune di Bojano, quale presidente onorario della società, le dimissioni proprie e dell’intero consiglio direttivo, specificando che non avrebbe provveduto alla iscrizione al campionato. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, che ha chiesto con l’accoglimento del deferimento le seguenti sanzioni: inibizione a carico del sig. Egidio Paolo Amatuzio di mesi 1 (uno) ed ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) a carico della società ASD Bojano. La Commissione: vista la documentazione in atti; rilevato che giusta ordinanza sindacale n. 4 del 9 luglio 2009 il Sindaco del Comune di Bojano aveva nominato commissario straordinario della ASD Bojano Calcio il dr. Massimo Riccio e che siffatta nomina era stata revocata con successiva ordinanza sindacale n. 9 del 10 dicembre 2009 sul presupposto che in data 9 dicembre 2009 la società ASD Bojano Calcio aveva provveduto alla costituzione del nuovo consiglio direttivo, il cui organigramma tuttavia non è in atti; rilevato altresì che alla data del 9 luglio 2010 il sig. Egidio Paolo Amatuzio rivestiva la carica di presidente del consiglio direttivo della società ASD Bojano e che l’addebito contestato al predetto ed alla società si riferisce alla stagione 2010/2011; ritenuto pertanto che l’assunto del deferito è inconferente e che egli, in forza della carica ricoperta all’epoca dei fatti, deve rispondere dell’inadempimento, peraltro nel merito non contestato; P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Egidio Paolo Amatuzio l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società ASD Bojano l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00), che è di importo pari al minimo edittale previsto dal punto 12 terzo comma degli adempimenti sopra richiamati.
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