F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (531) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO PILLONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Sanluri Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD SANLURI CALCIO (nota n. 8792/663pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011
(531) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO PILLONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Sanluri Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD SANLURI CALCIO (nota n. 8792/663pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).
rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Paolo Pilloni, Presidente della ASD Sanluri Calcio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 6 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l’inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, per il deposito dell’originale dell’atto di proroga della richiesta fideiussione e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato del suddetto documento; rilevato che, alla riunione del 27 ottobre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Paolo Pilloni, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società ASD Sanluri Calcio della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della ASD Sanluri Calcio, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Paolo Pilloni l’inibizione per giorni 30 (trenta), ed alla Società ASD Sanluri Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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