F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (594) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GORAN KOCMAN (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Nogometni Klub Kras) E DELLA SOCIETA’ ASD NOGOMETNI KLUB KRAS (nota n. 9265/635pf10- 11/LG/AM/mg del 31.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (594) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GORAN KOCMAN (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Nogometni Klub Kras) E DELLA SOCIETA’ ASD NOGOMETNI KLUB KRAS (nota n. 9265/635pf10- 11/LG/AM/mg del 31.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 31 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Goran Kocman, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Nogometni Klub Kras, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto n. 12 del CU n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, dell’attestazione di insussistenza della posizione debitoria; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Goran Kocman, della sanzione del’inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che i deferiti hanno fatto pervenire una breve memoria, sostenendo di aver esattamente adempiuto a quanto in tema, ma senza peraltro fornire alcuna valida prova al riguardo; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Goran Kocman l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Nogometni Klub Kras l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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