COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 29/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 1 – Deferimento del signor Rosestolato Franco, segretario ASD Ventimiglia Calcio, per violazione art. 1/1 CGS e dell’ASD Ventimiglia Calcio per responsabilità diretta ex art. 4 c. 1 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 29/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 1 - Deferimento del signor Rosestolato Franco, segretario ASD Ventimiglia Calcio, per violazione art. 1/1 CGS e dell'ASD Ventimiglia Calcio per responsabilità diretta ex art. 4 c. 1 CGS. A seguito di segnalazione della Commissione Tesseramenti, il Procuratore Federale, con atto del 30.5.2011, ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Franco Rosestolato, segretario (con delega di rappresentanza) dell’ASD Ventimiglia Calcio, per violazione degli art. 1/1 del CGS, 39 delle N.O.I.F. e 10 c. 2 del CGS; con lo stesso atto ha deferito la società per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente. I fatti La Commissione Tesseramenti, intervenendo su reclamo di parte, ha dichiarato nullo il tesseramento contratto il 16 marzo 2006 a favore dell’ASD Ventimiglia Calcio dal calciatore Maurizio Alberti (all’epoca dei fatti soggetto minorenne), perché sottoscritto solo dalla madre; ciò in contrasto con l’art. 33 della N.O.I.F. che prevede, per tale tipologia di tesseramento, la firma di entrambi i genitori. A tale obbligo si è sottratto il dirigente Franco Rosestolato, sottoscrivendo e inviando al competente ufficio tesseramenti la lista priva della firma di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale e causando il suo deferimento e quello dell’ASD Ventimiglia al giudizio della Commissione Disciplinare. Il dibattimento Avvisate le parti della data e dell’ora della discussione, è intervenuto all’odierna riunione, in rappresentanza della Procura Federale, avv. Marco Stefanini che ha richiesto vedersi affermato il principio di colpevolezza del signor Franco Rosestolato e dell’ASD Ventimiglia Calcio con l’irrogazione dell’inibizione temporanea per mesi tre per il primo e dell’ammenda di € 500 per la società. In rappresentanza delle parti deferite, è comparso l’avv. Andrea Salice, che richiamandosi a quanto esposto nella memoria difensiva depositata, ha chiesto che la Commissione si pronunci in via preliminare sulla sussistenza della prescrizione del fatto, secondo quanto stabilito dall’art. 25 comma 1 lett. d) CGS. In subordine, nella denegata ipotesi che la richiesta di prescrizione non fosse accolta, si è rimesso alle richieste riportate sull’anzidetta memoria. Le conclusioni Esaminata la documentazione allegata all’atto di deferimento, la Commissione Disciplinare non può che ritenere fondata e accogliere la richiesta formulata dal legale delle parti in ordine alla sussistenza della prescrizione. Poiché il termine applicabile al caso di specie è quello previsto dal richiamato art. 25 comma 1 lett. d) CGS cioè la quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso il fatto, e la sottoscrizione e il deposito della lista di tesseramento n. 201023 del calciatore è avvenuto il 16.03.2006, non rilevandosi atti interruttivi della prescrizione, questa viene improrogabilmente a scadere alla data del 30 giugno 2010. Ciò appurato, appare evidente che l’azione della P.F. proposta con l’atto di deferimento n. 9175/528 del 30 maggio 2011, non poteva essere esercitata per intervenuta prescrizione del fatto illecito. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara il deferimento improponibile per prescrizione del fatto e si astiene dall’esame di merito.
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