COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 06/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Valgobbiazanano Coppa Lombardia 1° categoria Girone 19 gara del 15-09-2011 tra Valgobbiazanano / Capriolese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 06/10/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società Valgobbiazanano Coppa Lombardia 1° categoria Girone 19
gara del 15-09-2011 tra Valgobbiazanano / Capriolese
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Valgobbiazanano; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U.n. 58/a della F.I.G.C. In data 8-08-2011 trascritto sul C.U.n. 8 datato 25-08-2011 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso il Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. Il 23-09-2011 e-mail ore 17,37 e che il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U.n. 15 in data 22-09-2011
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
Inammissibile il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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