F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 04 Novembre 2011 (629) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO GENOVA (Calciatore attualmente tesserato per Società Olimpia Colligiana), NICOLA GIULIANI (Agente Calciatori) • (nota n. 9572/529pf10-11/AM/ma del 8.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 04 Novembre 2011 (629) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO GENOVA (Calciatore attualmente tesserato per Società Olimpia Colligiana), NICOLA GIULIANI (Agente Calciatori) • (nota n. 9572/529pf10-11/AM/ma del 8.6.2011). Con atto del 8 giugno 2011 la Procura federale deferiva: ▪ Il Sig. Alberto Genova, calciatore, all’epoca dei fatti non tesserato con alcuna Società, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1, CGS in via autonoma anche in relazione agli artt. 16 comma 3 e 21 comma n. 3 del Regolamento degli Agenti di Calciatori, per aver conferito incarico scritto in data 25.10.2010 all’agente di calciatori Sig. Nicola Giuliani, pur avendo già conferito, in data 31.12.2008 precedente incarico scritto all’agente Sig. Marco Piccioli, incarico che risultava valido e non revocato; ▪ l’Agente di calciatori Sig. Nicola Giuliani, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in via autonoma ed anche in relazione agli artt. 19 comma 1 e 5 del Regolamento Agenti di Calciatori per non aver rispettato il rapporto contrattuale vigente tra il suo collega Sig. Mario Piccioli ed il calciatore Sig. Alberto Genova, avendo proceduto alla sottoscrizione ed accettazione di mandato conferitogli in data 25.10.2010 da parte del predetto calciatore ed avendo contattato lo stesso nonostante la sussistenza di un precedente valido mandato conferito dal calciatore ad altro agente. All’odierna riunione il rappresentante della Procura federale Avv. Balata ha concluso per l’accoglimento del deferimento e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ squalifica per 4 (quattro) giornate in gare ufficiali, per il Sig. Alberto Genova; ▪ ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per il Sig. Nicola Giuliani. Sono comparsi i Sig.ri Alberto Genova e Nicola Giuliani i quali hanno respinto gli addebiti loro contestati concludendo per il proscioglimento. Il deferimento è fondato e pertanto va accolto. E’ indubbio che la condotta del calciatore Alberto Genova debba essere ricondotta nell’ambito del paradigma delle fattispecie di cui all’art. 1 comma 1 CGS e artt. 16 comma 3 e 21 comma 3 del Regolamento degli Agenti di calciatori. Risulta, intatti, documentalmente provato che il predetto calciatore in data 25.10.2010 abbia conferito incarico scritto all’agente Nicola Giuliani, benché fosse ancora in vigore l’incarico conferito dal medesimo tesserato all’agente Marco Piccioli in data 31.12.2008, ed ancora efficace. Questa Commissione ritiene altresì censurabile la condotta dell’Agente Nicola Giuliani, il quale prima di accettare l’incarico dal calciatore avrebbe potuto e dovuto rivolgersi alla Commissione Agenti per assicurarsi che l’efficacia della procura dell’agente Piccioli fosse realmente cessata. P.Q.M La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: ▪ squalifica per 2 (due) giornate, in gare ufficiali, per il Sig. Alberto Genova; ▪ ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) e sospensione mesi 2 (due) per il Sig. Nicola Giuliani;
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