COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale Il sig. BIANCHI Simone, Arbitro effettivo della Sezione AIA di Terni; per rispondere della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità nonché del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di ci all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver colloquiato al proprio telefono cellulare durante lo svolgimento della gara, conversando con il suo interlocutore nel mentre continuava ad arbitrare con ciò determinato la mancata omologazione del risultato raggiunto sul campo e la ripetizione della gara stessa nonché per aver arrecato discredito ad Organi Federali e per aver tenuto un atteggiamento reticente con un Organo della Giustizia Sportiva.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale Il sig. BIANCHI Simone, Arbitro effettivo della Sezione AIA di Terni; per rispondere della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità nonché del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di ci all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver colloquiato al proprio telefono cellulare durante lo svolgimento della gara, conversando con il suo interlocutore nel mentre continuava ad arbitrare con ciò determinato la mancata omologazione del risultato raggiunto sul campo e la ripetizione della gara stessa nonché per aver arrecato discredito ad Organi Federali e per aver tenuto un atteggiamento reticente con un Organo della Giustizia Sportiva. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento nr. 7565/107pf09-10/AM/ma, datato 13 aprile 2011, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale Avv. Alfredo Mensitieri ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Bianchi Simone per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati. All’udienza di trattazione del 13 ottobre 2011 è presente l’Avv. Sandro Carlo Fiagiolino, in rappresentanza della Procura Federale della FIGC.. il quale dichiara che tra le parti è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, sulla base di otto mesi di sospensione/squalifica. Preso atto di quanto sopra, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, nonché l’assenza di motivi ostativi alla applicazione della procedura concordata di cui all’art 23 C.G.S. P.Q.M. La Commissione disciplinare, applica nei confronti di Bianchi Simone la sanzione di otto mesi di sospensione/squalifica.
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