COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.24 del 04311.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 06 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della Vigor Fucecchio ASD avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente Paroli Massimo con un provvedimento di inibizione fino al 22/05/2012. C.U. n. 14 del 22/09/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.24 del 04311.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 06 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della Vigor Fucecchio ASD avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente Paroli Massimo con un provvedimento di inibizione fino al 22/05/2012. C.U. n. 14 del 22/09/2011. Nel corso del 2° tempo della gara “ Futsal Prato – Vigor Fucecchio”, valevole per il campionato di calcio a 5 serie C, il dirigente in oggetto veniva allontanato dal campo per comportamento irriguardoso verso il D.G. Alla notifica del provvedimento offendeva l’arbitro. Al termine della gara il tesserato in questione ritornava di nuovo in campo e, oltre ad offenderlo nuovamente, manifestava intenzioni aggressive tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri. Per tale condotta il sig. Paroli Massimo veniva sanzionato con una inibizione fino al 22/05/2012. Propone reclamo la ASD Vigor Fucecchio, lamentandosi della eccessiva severità del provvedimento del G.S.. Secondo la reclamante infatti il comportamento del proprio tesserato non è mai stato offensivo o minaccioso. Secondo la società il sig. Paroli avrebbe soltanto chiesto spiegazioni all’arbitro relativamente ad un comportamento del medesimo che è sembrato alquanto arrogante nei confronti di tutti i calciatori in campo. Anche per quanto concerne l’intervento della forza pubblica la società afferma che non vi erano gli estremi, stante il clima assolutamente tranquillo nel quale si è svolta la partita. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già dichiarato in sede di referto gara. Specifica che al termine della medesima il tesserato in questione entrava in campo, proveniente dalle tribune, correndo, con il chiaro intento di aggredirlo e soltanto l’intervento di alcuni giocatori e dirigenti evitavano il contatto. Afferma inoltre che trascorsi pochi minuti dal tentativo di aggressione il massaggiatore si presentava all’esterno dello spogliatoio, sempre con atteggiamenti e toni estremamente aggressivi. Per tale motivo l’arbitro chiedeva ad un dirigente della Futsal Prato di chiamare la forza pubblica che, passati pochi minuti, interveniva e allontanava il dirigente in questione, stilando il relativo rapporto che il D.G. allega al supplemento in questione. Esaminati gli atti di gara questa Commissione Disciplinare ritiene i fatti contestati al tesserato in oggetto provati. Ritiene altresi’congrua la sanzione comminata dal G.S. sia rispetto alla condotta tenuta dal tesserato in questione sia rispetto alla tutela del D.G. che, trattandosi di calcio a 5, merita una maggiore salvaguardia rispetto al calcio A 11. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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