COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 05 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE A.C.D. JUVENTINA LAGHI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 21/9/2011 – Omologazione gara Juventina Laghi – Marola dell’11/9/2011 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 05 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE A.C.D. JUVENTINA LAGHI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 21/9/2011 – Omologazione gara Juventina Laghi – Marola dell’11/9/2011 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Juventina Laghi ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 23 del 21/9/2011 con la quale dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla ricorrente vertente sulla presunta partecipazione irregolare di un giocatore della Società Marola alla gara in epigrafe (la gara Juventina Laghi – Marola veniva omologata con il risultato acquisito in campo, provvedendo ad inviare gli atti alla Procura Federale) per i seguenti motivi : “la soc. Marola ha comunicato di non aver - alla data odierna - ricevuto i motivi di ricorso come previsto dall'art. 33.5 CGS.; Il G.S. ha rilevato che la soc. Juventina Laghi ha inviato copia dei motivi del ricorso alla soc. Marola ad un indirizzo diverso da quello ufficiale”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Juventina Laghi; vista la documentazione ufficiale in atti; rilevato che la raccomandata su indicata non risulta essere stata inviata dall’ACD Juventina Laghi all’indirizzo ufficiale dell’A.S. Marola (che quest’ultimo si ricaverebbe facilmente anche dai nuovi siti Internet della L.N.D., come risulta indicato nel Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 17 del 31/8/2011) ) e che pertanto non può ritenersi esistente la prova della ricezione della raccomandata stessa da parte dei soggetti destinatari (cfr. art. 38 commi 7 e 8 del C.G.S.) P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.C.D. Juventina Laghi; - di confermare l’omologazione della gara Juventina Laghi – Marola con il risultato acquisito in campo di 1-1; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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