COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 12 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.3.2. OPPOSIZIONE A.S.D. BIBIONE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 25 del 28/9/2011 – Squalifica sino al 27/12/2011 Marzola Massimo – Allenatore – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 12 Ottobre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.3.2. OPPOSIZIONE A.S.D. BIBIONE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 25 del 28/9/2011 –
Squalifica sino al 27/12/2011 Marzola Massimo - Allenatore – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Bibione ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 25 del 28/9/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Marzola Massino sino al 27/12/2011 : “allontanato dal campo per plateali proteste, si rivolgeva all'arbitro con ripetute frasi offensive e blasfeme lanciando una borraccia contro la panchina. Successivamente, durante l'intervallo, nello spogliatoio reiterava le offese e le frasi blasfeme. Alla ripresa della gara, dalla tribuna, continuava ad offendere il direttore di gara”
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Bibione;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente il rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì il direttore di gara per le vie brevi che ha integralmente confermato il proprio rapporto; ritenuta congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione ai fatti così come descritti nel referto arbitrale;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale
Delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società A.P. Bibione; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 27/12/2011 a carico dell’allenatore Marzola Massimo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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