COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 19 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE A.C. CADIDAVID Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 05/10/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Faettini Mauro – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 19 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE A.C. CADIDAVID Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 05/10/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Faettini Mauro – Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Cadidavid ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 27 del 05/10/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Faettini Mauro perché : “espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Cadidavid; vista la documentazione ufficiale in atti; valutato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del presente ricorso; ritenuto non sussistere elementi per una revisione del provvedimento impugnato e reputata congrua la relativa sanzione adottata dal Giudice Sportivo di prima istanza: considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Cadidavid; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Faettini Mauro; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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