COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 19 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.3. OPPOSIZIONE A.C. GAIARINE A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 5/10/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bicaku Zheni; Squalifica per tre giornate giocatore De Bastiani Andrea; Inibizione sino al 31/10/2011 dirigente Baggio Massimo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 19 Ottobre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
8.1.3. OPPOSIZIONE A.C. GAIARINE A.S.D.
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 5/10/2011 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Bicaku Zheni; Squalifica per tre giornate giocatore De
Bastiani Andrea; Inibizione sino al 31/10/2011 dirigente Baggio Massimo – Campionato di 2^ Categoria
La Società Gaiarine ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 27 del 5/10/2011 con le quali sono stati adottati i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Bicaku Zheni perché : “espulso per aver insultato l'arbitro allontanandosi reiterava gli insulti e, pronunciando frasi blasfeme, lo minacciava pesantemente”. - squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Bastiani Andrea perché : “espulso per aver insultato l'arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti pronunciando frasi blasfeme”.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso presentato dall’A.C. Gaiarine riguardante l’inibizione a carico dell’allenatore Baggio Massimo, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, punto 3, lettera b) del
C.G.S. (sanzione inferiore ad un mese);
esaminato il ricorso proposto dalla Società Gaiarine relativo agli altri provvedimenti sanzionatori;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto da questa Commissione che non sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso, in quanto la descrizione
dei fatti resa dall’arbitro nel referto di gara appare puntuale e dettagliata;
considerata alla luce di quanto sopra la congruità dei provvedimenti impugnati in primo grado;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Gaiarine;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Bicaku Zheni;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Bastiani Andrea;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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