COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 19 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.3. OPPOSIZIONE A.C. GAIARINE A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 5/10/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bicaku Zheni; Squalifica per tre giornate giocatore De Bastiani Andrea; Inibizione sino al 31/10/2011 dirigente Baggio Massimo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 19 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.3. OPPOSIZIONE A.C. GAIARINE A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 5/10/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bicaku Zheni; Squalifica per tre giornate giocatore De Bastiani Andrea; Inibizione sino al 31/10/2011 dirigente Baggio Massimo – Campionato di 2^ Categoria La Società Gaiarine ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 27 del 5/10/2011 con le quali sono stati adottati i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Bicaku Zheni perché : “espulso per aver insultato l'arbitro allontanandosi reiterava gli insulti e, pronunciando frasi blasfeme, lo minacciava pesantemente”. - squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Bastiani Andrea perché : “espulso per aver insultato l'arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti pronunciando frasi blasfeme”. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso presentato dall’A.C. Gaiarine riguardante l’inibizione a carico dell’allenatore Baggio Massimo, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, punto 3, lettera b) del C.G.S. (sanzione inferiore ad un mese); esaminato il ricorso proposto dalla Società Gaiarine relativo agli altri provvedimenti sanzionatori; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuto da questa Commissione che non sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso, in quanto la descrizione dei fatti resa dall’arbitro nel referto di gara appare puntuale e dettagliata; considerata alla luce di quanto sopra la congruità dei provvedimenti impugnati in primo grado; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Gaiarine; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Bicaku Zheni; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Bastiani Andrea; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it