COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LUPIA MAGGIORE BOJON Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 29 del 19/10/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Coccato Gionni – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LUPIA MAGGIORE BOJON Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 29 del 19/10/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Coccato Gionni – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Lupia Maggiore Bojon ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 29 del 19/10/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Coccato Gionni perché : “una giornata per l’espulsione e tre giornate perché allontanandosi teneva nei confronti dell’arbitro un comportamento irridente ed offensivo accompagnato da frasi blasfeme”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Lupia Maggiore Bojon; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il giocatore Coccato Gionni, sentito altresì l’arbitro per le vie brevi che ha confermato integralmente lo svolgimento dei fatti come riferito nel referto di gara; ritenuto che in questo quadro di riferimento il provvedimento comminato dal Giudice Sportivo in primo grado, in relazione al riferito episodio, appare congruo anche in considerazione della carica di Capitano rivestita dal Sig. Coccato; ritenuto altresì non essere emersi elementi nuovi atti a modificare la delibera impugnata; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Lupia Maggiore Bojon; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Coccato Gionni; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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