COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1.3. OPPOSIZIONE ASD. C.M.P. RIVER TEAM BOTTRIGHE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 25 del 28/9/2011 – Squalifica sino al 24/9/2012 giocatore Boscolo Mathias Bisto –Trofeo Reg. Veneto per Società di 2^ Cat
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 27 Ottobre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.1.3. OPPOSIZIONE ASD. C.M.P. RIVER TEAM BOTTRIGHE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 25 del 28/9/2011 –
Squalifica sino al 24/9/2012 giocatore Boscolo Mathias Bisto –Trofeo Reg. Veneto per Società di 2^ Cat
La Società ASD C.M.P. River Team Bottrighe ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo
Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 25 del 28/9/2011 con la quale é stata adottatala sanzione della
squalifica sino al 24/9/2012 a carico del giocatore Boscolo Mathias Bisto : “espulso per aver proferito bestemmie, alla
notifica dell’espulsione si avvicinava all’arbitro strappandogli il fischietto dalla bocca, procurandogli intenso dolore ai denti
incisivi. Veniva allontanato a forza dai compagni di gioco e, nel frattempo, insultava e minacciava il direttore di gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società CMP River Team Bottrighe;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della ricorrente, insieme al giocatore Boscolo;
sentito altresì il direttore di gara che ha specificato che il gesto compiuto dal giocatore di togliergli il fischietto dalla bocca,
non era rivolto a procurargli un danno fisico ed aveva un connotato più di plateale protesta contro la decisione da lui
presa, che di condotta violenta;
atteso peraltro che lo stesso direttore di gara ha confermato di aver provato un momentaneo dolore, cessato quasi subito,
che non gli ha impedito di proseguire serenamente l’incontro;
valutato anche l’atteggiamento processuale del calciatore che ha integralmente ammesso i fatti addebitatigli, escludendo,
peraltro, qualsiasi azione lesiva nei confronti del direttore di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere l’opposizione presentata dalla Società A.S.D. C.M.P. River Bottrighe;
- di ridurre al 31/3/2012 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Boscolo Mathias Bisto;
La tassa reclamo non é stata versata.
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