COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1.4. OPPOSIZIONE G.S. SALARA CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 15 del 5/10/2011 – Squalifica sino al 31/1/2012 giocatore Travaglia Roberto – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 27 Ottobre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.1.4. OPPOSIZIONE G.S. SALARA CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 15 del
5/10/2011 – Squalifica sino al 31/1/2012 giocatore Travaglia Roberto – Campionato di 3^ Categoria
La Società G.S. Salara Calcio ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Rovigo pubblicata nel Comunicato n. 15 del 5/10/2011 con la quale é stata adottata la
sanzione della squalifica a carico del giocatore Travaglia Roberto : “a fine gara, al rientro negli spogliatoi, si avvicinava
all’arbitro offendendolo e lo colpiva al petto procurandogli dolore e spavento, visto il cartellino rosso stava nuovamente
per colpire lo stesso ma veniva prontamente fermato dai dirigenti e giocatori presenti. In seguito riusciva ad avvicinarsi
nuovamente al direttore di gara e urtandolo perpetrava nelle offese”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso proposto dalla Società Salara;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente assieme al giocatore Travaglia;
sentito altresì il direttore di gara per le vie brevi che ha integralmente confermato lo svolgimento dei fatti come riportati nel
referto di gara, con particolare riferimento non solo alle offese ma anche alla spinta ricevuta dal calciatore Travaglia : “due
mani appoggiate al petto con forza tale da farlo quasi cadere”;
ritenuto da questa Commissione che non sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso, in quanto la descrizione
dei fatti resa dall’arbitro nel referto di gara appare puntuale e dettagliata;
considerata alla luce di quanto sopra la congruità del provvedimento assunto in primo grado;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Salara;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/1/2012 a carico del giocatore Travaglia Roberto;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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