COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 03 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 28 del 12/10/2011 – Squalifica allenatore Brunello Fabio sino al 10/12/2012 – Campionato Allievi Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 03 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 28 del 12/10/2011 – Squalifica allenatore Brunello Fabio sino al 10/12/2012 – Campionato Allievi Regionale
La Società Vigontina Calcio ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 28 del 12/10/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica sino al 10/12/2012 a carico dell’allenatore Brunello Fabio : “perché al 39’ del 2° tempo spingeva con violenza un giocatore della squadra avversaria e lo offendeva; veniva a questo punto invitato dall’arbitro ad allontanarsi dal terreno di gioco; l’atleta reagiva afferrando la spalla del direttore di gara in senso intimidatorio e rivolgendo allo stesso, al proprio capitano e al dirigente dell’altra società – intervenuti per allontanarlo – frasi irriguardose ed offensive. Sanzione aggravata in quanto l’allenatore e venuto meno alla sua prevalente funzione educativa”. La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Vigontina Calcio;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme all’allenatore Brunello;
sentito altresì personalmente il direttore di gara che ha confermato integralmente quanto esposto nel supplemento e nel
referto di gara ed in particolare ha confermato che il giocatore colpito al petto dal Sig. Brunello era quello che lui aveva
espulso e che lo stesso Brunello gli ha posto la mano sulla spalla con intento di invitarlo a rimeditare la decisione della
espulsione;
constatato che non sussistono ragioni per modificare la decisione assunta in primo grado che appare congrua rispetto ai
fatti acclarati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Vigontina Calcio;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 10/12/2012 a carico dell’allenatore Brunello Fabio
- di disporre l’addebito della tassa reclamo.
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