F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 09 Novembre 2011 (103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAMIANO MASSARELLI (calciatore attualmente tesserato per la Società USD Zagarolo), Società USD ZAGAROLO ▪ (nota N°. 1663/1451 pf 10-11/AM/ma del 21.9.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 09 Novembre 2011
(103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAMIANO MASSARELLI (calciatore attualmente tesserato per la Società USD Zagarolo), Società USD ZAGAROLO ▪ (nota N°. 1663/1451 pf 10-11/AM/ma del 21.9.2011).
Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 21 settembre 2011 nei confronti di:
• Damiano Massarelli, calciatore tesserato per la USD Zagarolo per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per essersi indebitamente introdotto nella zona spogliatoi al termine della gara Diana Nemi – Lupa Frascati del 26 marzo 2011 ove colpiva al volto con una violenta testata l’Osservatore arbitrale designato Sig. Daniele Ferruzzi;
• la Società USD Zagarolo per violazione dell’art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al proprio calciatore; Esaminata la memoria difensiva del Massarelli con la quale si eccepisce un vizio dell’atto di deferimento giacchè sia il Massarelli che l’Osservatore arbitrale Daniele Ferruzzi sarebbero stati presenti alla gara come semplici spettatori e senza alcuna veste ufficiale, essendo il Massarelli figlio dell’allenatore della Lupa Frascati ed il Ferruzzi papà di un giocatore della Diana Nemi, e si esclude la diretta responsabilità del Massarelli nell’evento lesivo in danno del Ferruzzi determinato in occasione di una rissa generale verificatasi all’interno della zona spogliatoi; Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Giua il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Damiano Massarelli: squalifica per anni 3 (tre); USD Zagarolo: ammenda di euro 1.000,00 (mille). Ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale, dopo aver insistito nei contenuti della propria memoria difensiva e sottolineato la mancanza di prove certe sulla effettiva commissione dell’atto illecito, ha concluso chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti; Ritenuto che l’atto illecito deve ritenersi provato in quanto espressamente riferito nel supplemento al rapporto arbitrale, che gode di fede privilegiata ex art. 35 CGS; Considerato, però, che nella particolare fattispecie vanno valutate alcune circostanze di notevole rilevanza quali: a) non risulta provato in alcun modo che il soggetto deferito conoscesse la qualifica di osservatore arbitrale del Ferruzzi; b) dall’istruttoria risulta accertato che al termine dell’incontro nella zona degli spogliatoi era presente un notevole numero di persone che discutevano animatamente fra di loro e non risulta invece accertato in quale preciso contesto il Massarelli abbia commesso l’atto illecito; Rilevato, comunque, che il comportamento tenuto dal Massarelli va censurato risultando sicuramente violati i principi di lealtà e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS; Considerato che, quanto alla USD Zagarolo, la Società non può che essere sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al proprio calciatore P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: squalifica sino al 30 aprile 2011 per il calciatore Damiano Massarelli ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) per la USD Zagarolo.
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